DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 368 del 16.12.2021 – Delibera – GARA DEL 17/10/2021: A.P. CALCIO A5 – POL. CHAMINADE

GARA DEL 17/10/2021: A.P. CALCIO A5 – POL. CHAMINADE

Reclamo proposto dalla Società: A.P. Calcio a 5 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P. CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie Under 19. Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della POL. CHAMINADE ha presentato all'arbitro una distinta con undici calciatori, i formati, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo nove, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso degli atleti schierati. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici hanno evidenziato che alla data di disputa dell’incontro (17/10/2021) solo otto erano i calciatori formati che hanno preso parte all'incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Serie Under 19. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 100 del 20.10.2021 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla POL. CHAMINADE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

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