F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 116/CSA pubblicata il 17 Dicembre 2021 – Sig. Spalletti Luciano

Decisione n. 116/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 120/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:  

Carmine Volpe – Presidente

Michele Messina - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 120/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Luciano Spalletti,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 02.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.12.2021, l’Avv. Michele Messina e uditi l’Avv. Mattia Grassani e il Sig. Luciano Spalletti personalmente;

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Luciano Spalletti, Allenatore della S.S.C. Napoli, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 02 giornate inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Comunicato Ufficiale n. 95 del 02.12.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Sassuolo/Napoli del 01.12.2021, il cui provvedimento è così motivato: “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose, infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”.  

Il reclamante, con il ricorso introduttivo deduce in ordine a:

- Erronea qualificazione delle espressioni rivolte dall’Allenatore all’Arbitro;

- In ogni caso: necessaria valutazione del comportamento dell’Allenatore nei confronti del Direttore di gara come un unicum fenomenologico;

- Sulla recidiva e sulla resipiscenza del tesserato.

- E, previa richiesta di audizione, chiede, in forza delle motivazioni ivi diffusamente esposte e ritenendo la sanzione eccessivamente afflittiva per essere la proferita espressione priva di contenuto offensivo o irriguardoso, la riduzione della squalifica irrogata a 1 (una) giornata di gara, anche con commutazione del turno di squalifica da annullare in una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il Collegio ritiene, in premessa, come la condotta ascritta al Sig. Luciano Spalletti, risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’Assistente n° 1 che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riferiti, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti dell’Arbitro parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa, secondo il comune sentire, irriguardosa.

La reiterazione (tre volte) della frase, indipendentemente da come la si voglia configurare e interpretare nell’unicità o meno della condotta, appare grave anche perché rafforzata da locuzione ulteriormente volgare.

Lo stesso Allenatore, sentito da questa Corte, non ha smentito di aver pronunciato le frasi in addebito, limitandosi a riconoscere di aver assunto, in un particolare frangente della partita, un comportamento non ortodosso in relazione al quale ha espresso sincero rammarico.

L’atteggiamento collaborativo mostrato dal Sig.r Spalletti in sede di audizione non è, tuttavia, riuscito ad offrire alcun ulteriore contributo utile a confutare gli eventi come negli atti ufficiali di gara riportati, ovvero a contrastare la portata della gravata decisione.

Da un punto di vista strettamente codicistico, come da questa Corte già affermato in analoghi precedenti,  soccorre la disposizione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.).

Nella fattispecie, il linguaggio utilizzato dal Sig. Spalletti è qualificabile, ai sensi della sopra richiamata norma, come “irriguardoso” anche per essere stata la frase in commento reiteratamente gridata.

Non di meno, il denunciato stato di compressione psico-emotiva conseguente all’evoluzione agonistica dell’incontro e l’asserita mancata percezione da parte dell’Arbitro della refertata espressione, che determinerebbero secondo la difesa del reclamante una “portata lesiva inferiore”, non concorrono, a parere del Collegio, ad alleggerirne la posizione.

Le parole rivolte dal Sig.r Spalletti all’indirizzo del Direttore di gara sono state, in realtà, distintamente ascoltate da uno degli Assistenti e, quand’anche non fossero state dall’Arbitro direttamente udite, la loro “portata lesiva” non potrebbe, a motivo di ciò, intendersi affievolita.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Corte ritiene, in ogni caso, come non possano a nessun titolo applicarsi le attenuanti specifiche, ovvero generiche, disciplinate dall’art. 13 C.G.S. e dalla Difesa del ricorrente evocate.

In proposito è opportuno considerare come, ancorché l’elenco delle circostanze dalla richiamata norma regolate non possa intendersi tassativo, poiché ai sensi del comma 2, “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, nel caso di specie, tuttavia, l’applicazione della pena edittale di due giornate, in ragione dell’accertata natura irriguardosa della condotta, sia perfettamente parametrata e corretta.

I precedenti giurisprudenziali citati dalla Difesa, con specifico riferimento all’elemento psicologico che costituisce premessa del sanzionato comportamento, tenuto in un contesto agonistico asseritamente concitato, non sono, secondo la Corte, rapportabili al ricorso in esame in difetto, tra l’altro, di contestuale ed immediata resipiscenza da parte del reclamante.

Considerato, in definitiva, come, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi, eventuali, supplementi godano di fede privilegiata, è possibile ritenere che la frase rivolta al Direttore di gara, e dall’Assistente n° 1 udita e regolarmente refertata, sia obiettivamente irriguardosa e, come tale, dal Giudice Sportivo adeguatamente sanzionata nel rispetto sia della gravità della condotta in addebito che della recidiva conseguente alla squalifica già comminata al Sig.r Spalletti nella corrente Stagione Sportiva (confr. C.U. n° 69 del 23 Ottobre 2021).

L’art. 18 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., infatti, testualmente recita “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.  In proposito, il Collegio osserva come la sanzione irrogata attenga in realtà a fatti di natura omogenea a quelli contestati al ricorrente con il sopra citato provvedimento, aggravati, nella fattispecie in parola, dal predicato della irriguardosità e conseguentemente riconducibile allo schema del ridetto art. 18 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., dal Giudice Sportivo opportunamente richiamato.

In considerazione di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig.r Luciano Spalletti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                               IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                                        Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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