F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 118/CSA pubblicata il 17 Dicembre 2021 – F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l

Decisione n. 118/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 107/ CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Paolo Tartaglia – Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 107/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 23.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.12.2021, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Pro Vercelli 1892 S.r.l. con dichiarazione del 23.11.2021, resa a mezzo del proprio Vice Presidente Sig.ra Anita Angiolini, preannunciava reclamo in relazione all’ammenda di € 2.000,00 inflitta al Sig. Andrea Nuti, allenatore in seconda della Pro Vercelli, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 115/DIV del 23.11.2021), in relazione alla gara Pergolettese/Pro Vercelli del 21.11.2021.

La società ricorrente, con la dichiarazione, sopra indicata, di preannuncio di reclamo, chiedeva contestualmente la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento.

La Corte Sportiva d’Appello provvedeva all’incombenza e trasmetteva gli atti richiesti.

Successivamente, in data 30 novembre 2021, la società Pro Vercelli 1892 S.r.l., a mezzo del medesimo Vice Presidente, faceva pervenire comunicazione di rinuncia al reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La dichiarazione del 30 novembre 2021, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.

Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 107/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                  Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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