F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0043/CFA pubblicata il 17 Dicembre 2021 (motivazioni) – U.S. Pergolettese 1932-sig. Marinelli Massimiliano- sig.ra Micheli Anna Maria-sig. Fogliazza Cesare Angelo–Procura Federale

Decisione/0043/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0047/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Maria Luisa Garatti - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0047/CFA/2021-2022 proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. e dai sigg.ri Marinelli Massimiliano, Micheli Anna Maria Alfreda e Fogliazza Cesare Angelo avverso: inibizione di mesi 4 inflitta al sig. Marinelli Massimiliano per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S.; inibizione di mesi 6 inflitta alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S.; inibizione di mesi 4 inflitta al sig. Fogliazza Cesare Angelo per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S.; penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla società US Pergolettese 1932 S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.I., al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale n. 2129178pf2l-22/GC/blp del 4 ottobre 2021

contro

Procura federale presso la Federazione italiana giuoco calcio con sede in Via Campania n. 47 a Roma;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 50/TFN-SD del 03.11.2021; Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza del 9 dicembre 2021 l’Avv. Maria Luisa Garatti e uditi l’Avv. Cesare Di Cintio per i reclamanti e il dott. Luca Scarpa per la Procura federale; uditi altresì i signori Marinelli Massimiliano e Micheli Anna Maria Alfreda.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda trova origine dal deferimento innanzi al Tribunale federale nazionale di:

1) Massimiliano Marinelli, Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;

2) Anna Maria Alfreda Micheli, Amministratrice delegata e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF Procura federale per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente delle quote sociali, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente dell’U.S. Pergolettese S.r.l.;

3) Cesare Angelo Fogliazza, Amministratore delegato e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;

4) Anna Maria Alfreda Micheli, acquirente dell’11,11% delle quote dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle NOIF per aver depositato, oltre il termine perentorio di 15 giorni, la documentazione relativa all’acquisizione delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., nonché per non aver depositato la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF.

La società US Pergolettese 1932 S.r.l., era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento dei suoi legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 32, comma 5-bis C.G.S..

Con un’unica memoria difensiva tutte le parti interessate contestavano la ricostruzione operata dalla Procura federale in ordine al computo del dies a quo dei 15 giorni previsti dalla disciplina sportiva per la produzione della documentazione richiesta.

Sostenevano che, secondo quanto previsto dall’art. 2470, comma 2, c.c., l’acquirente diventerebbe socio a tutti gli effetti solo a seguito dell’avvenuto deposito dell’atto presso il registro delle imprese, in quanto solo da tale data la cessione conseguirebbe efficacia nei confronti della società e dei terzi.  Ciò comporterebbe, nel caso concreto, che il termine sopra indicato decorrerebbe dal 26 giugno 2021 – essendo stato l’atto di cessione stipulato il 28 maggio 2021 – e, pertanto, le comunicazioni alla Federazione sarebbero state tempestive.

Per quanto concerne la dichiarazione mancante evidenziavano che si è trattato di un ritardo nella trasmissione e non di una omissione.

In relazione, poi, alle condotte contestate ai deferiti in qualità di dirigenti del sodalizio societario, la difesa osservava che non incombe in capo ai dirigenti alcun dovere di produzione documentale e pertanto non sarebbero applicabili le sanzioni di cui all’art. 31, comma 1, ed art. 32, comma 5, C.G.S..

Da ultimo, in riferimento alla condotta contestata alla Sig.ra Micheli, si evidenzia la palese contraddittorietà in quanto, secondo quanto riportato in deferimento, avrebbe dovuto vigilare, quale amministratrice della U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., in riferimento al deposito nei termini della documentazione e, nella diversa veste di acquirente, avrebbe dovuto materialmente depositare i documenti richiesti.

In subordine chiedevano di modulare l’irrogazione delle eventuali sanzioni sulla base delle condotte tenute dalle parti.

Il Tribunale ha sanzionato il Sig. Massimiliano Marinelli con mesi 4 (quattro) di inibizione; la Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli con mesi 6 (sei) di inibizione; il Sig. Cesare Angelo Fogliazza con mesi 4 (quattro) di inibizione e la società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo i deferiti e la U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. per i seguenti motivi:

A) il TFN ha offerto una interpretazione rigida e disancorata da una corretta applicazione dell’articolo 20 bis NOIF;

B) in merito alla tempestività del deposito della documentazione, il relativo termine inizia a decorrere dalla registrazione dell’atto di acquisizione delle quote societarie e pertanto il deposito medesimo è avvenuto nei termini previsti dalla normativa;

C) la decisione del TFN ritiene che non ha valore il deposito tardivo ma, trattandosi di una mera autodichiarazione, il deposito non aveva altro scopo se non quello di confermare una condizione già nota a tutte le parti. La condotta contestata, quindi, non ha determinato alcuna violazione meritevole di essere sanzionata secondo la ratio della riforma introdotta in tema di trasferimenti di quote;

D) i reclamanti non condividono la ricostruzione operata dall’organo di primo grado che ha stabilito che sia il Presidente sia i due Amministratori Delegati (Micheli o Fogliazza) avrebbero dovuto vigilarsi reciprocamente sul corretto adempimento della norma in questione. Sostengono che la condotta posta in essere della signora Micheli abbia natura commissiva, avendo essa stessa depositato la documentazione, mentre con riferimento ai signori Fogliazza e Marinelli la natura dell’azione ha tutt’al più natura omissiva e pertanto i tre distinti soggetti non possono essere sanzionati per un'unica condotta. Secondo tale impostazione l’unico soggetto eventualmente sanzionabile potrebbe essere il Presidente Marinelli Massimiliano (essendo l’unico integralmente responsabile della verifica del rispetto delle norme federali);

E) quanto alla posizione della signora Micheli, il Tribunale ha correttamente rilevato che non possa essere chiamata a rispondere per non aver vigilato su una attività che ella stessa avrebbe dovuto porre in essere, ma, ciò nondimeno, ha disposto una sanzione “aggravata” per la Signora.

F) la società non ha violato alcuna norma specifica in quanto il ritardo non si è configurato per cui nessuna responsabilità propria potrà essere riconosciuta in capo alla società.

E’ stata dedotta, infine, la mancata concessione delle attenuanti.

Conclusivamente è stata chiesto l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 50/TFNSD-2021-2022 pubblicata il 03.11.2021 e per l’effetto il proscioglimento dei signori Marinelli Massimiliano, Micheli Anna Aria Alfreda, Fogliazza Cesare Angelo e la società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. da ogni addebito ed in via subordinata l’applicazione del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e di far propri taluni dei principi affermati nella decisione reclamata e nella precedente decisione del medesimo Tribunale (TFN n. 42/2021-2022), secondo cui:

- l’art. 20-bis delle Norme organizzative interne della Federazione-NOIF e l’art. 32, comma 5- bis, del Codice di giustizia sportivaC.G.S., hanno la finalità di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche;

- tale finalità è chiaramente indicata nelle premesse del comunicato ufficiale n. 221/A: “….considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”;

- le suddette disposizioni - che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza – sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dall'ordinamento civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo) e, dall’altra, sul canone di autoresponsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione.

2. Ciò premesso l’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.”.

In merito all’interpretazione di tale disposizione i ricorrenti deducono che il termine di 15 giorni decorre dal termine ultimo di registrazione dell’atto e, in particolare, fanno riferimento ad alcune sentenze dei giudici di merito secondo cui il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento di una quota sociale avrebbe efficacia costitutiva.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Il termine di quindici giorni – secondo un’interpretazione piana del sintagma “acquisizione delle partecipazioni” – non può che iniziare a decorrere dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie.

Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società.

Invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede nè " ad substantiam" nè "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (si veda Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019).

Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (SS.UU. n. 80/2019-2020).

Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF.

Termine, quindi, che non è stato rispettato nel caso di specie.

Sotto un profilo teleologico, del resto - e con specifico riferimento all’ordinamento federale - se fosse vera la tesi dei reclamanti, finirebbe per essere vanificata la ratio acceleratrice che permea la novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei campionati.

In relazione alla tardiva produzione documentale da parte della signora Micheli integrata, fuori dal termine indicato nell’art. 20 bis delle NOIF, e precisamente depositata in data 9 agosto 2021, si conviene con il Tribunale federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva.

Anche per quanto riguarda la responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte nella decisione impugnata che - sulla base della precedente decisione del Tribunale n. 42/2021-2022 - ha individuato nell’art. 4 del C.G.S. la norma violata, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive.

Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S..

Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza.

L’art. 4 C.G.S. integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio.

Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo.

3. Quanto al profilo sanzionatorio, il Collegio, in via generale, condivide l’impostazione del Tribunale federale secondo cui l’art. 20-bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, non lascerebbe alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata.

Purtuttavia - anche con riferimento a quanto si dirà sub n. 4 - nel particolare caso in esame, ritiene di fare uso delle facoltà conferite dagli artt. 12 e  13 del C.G.S., attenuando le sanzioni inflitte in primo grado.

E ciò nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Orbene, in primo luogo, la propria responsabilità è stata riconosciuta dai reclamanti, seppure solo allorché sono personalmente intervenuti nell’udienza di discussione (art. 13, comma 1, lett. e) del C.G.S..

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., la Sig.ra Micheli ha fatto presente: di essere già detentrice da decenni della quota dell’1% della società, tanto da aver acquisito da tempo i requisiti di onorabilità prescritti; che la sua partecipazione  - passata da 1% al 11% - è ininfluente rispetto alla maggioranza sociale con cui possono essere assunte le decisioni della società; che il ritardo è stato determinato dalla particolare situazione venutasi a creare a seguito del decesso improvviso del proprio nipote per COVID all’esito della quale ha acquistato le relative quote tramite i suoi eredi. Per tale motivo l’invio, anche se in ritardo, della documentazione prevista non poteva far altro che dimostrare una circostanza già ben conosciuta in ambito sportivo e, cioè, che la signora Micheli era in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiamati dalle norme vigenti.

Norme che, peraltro, erano entrate in vigore pochi mesi prima dell’atto di cessione.

Alla luce dei rilievi che precedono il reclamo presentato da Marinelli Massimiliano, Micheli Anna Maria Alfreda, Fogliazza Cesare Angelo e U.S Pergolettese 1932 S.r.l. deve essere parzialmente accolto con conseguente rideterminazione della sanzione da irrogare.

4. Ritiene infine il Collegio di evidenziare – aderendo a talune prospettazioni difensive – che potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, là dove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – che obiettivamente appare più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione.

Per tali motivi la presente decisione è trasmessa al Presidente della Federazione italiana giuoco calcio affinché valuti se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa che differenzi il regime sanzionatorio sopra detto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Massimiliano Marinelli: mesi 2 (due) di inibizione;

- Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli: mesi 3 (tre) di inibizione;

- Sig. Cesare Angelo Fogliazza: mesi 2 (due) di inibizione;

- società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Maria Luisa Garatti

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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