F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0046/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – società U.S. Offanenghese 1933 A.S.D.

Decisione/0046/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0058/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Vincenzo Barbieri – Componente

Tommaso Marchese - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0058/CFA/2021-2022 proposto dalla Società U.S. Offanenghese 1933 A.S.D., con l’Avv. Pier Antonio Rossetti,

contro

la Società U.S. Cisanese A.S.D., con l’Avv. Giovanni Carissimi,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti n. 0020/TFNST-2021 – 2022 del 16.11.2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 15.12.2021 l’Avv. Tommaso Marchese e uditi l’Avv. Pier Antonio Rossetti per la Società U.S. Offanenghese 1933 A.S. e l’Avv. Giovanni Carissimi per la Società U.S. Cisanese A.S.D;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 17.10.2021, in Offanengo (CR), veniva disputata la gara tra la U.S. Offanenghese 1933 A.S.D., compagine di casa, e la U.S. Cisanese A.S.D., valevole per la quinta giornata del campionato regionale di Eccellenza della L.N.D. Lombardia, girone “B”, stagione sportiva 2021/2022.

2. L’incontro si concludeva con la vittoria della U.S. Offanenghese 1933 A.S.D. con il punteggio di 1 a 0.

3. Con preannuncio di ricorso del 18.10.2021, seguito dal rituale deposito del ricorso in data 20.10.2021, la U.S. Cisanese A.S.D. chiedeva la riforma del risultato della gara, con applicazione alla U.S. Offanenghese 1933 A.S.D. della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore di essa reclamante.

3.1. A sostegno del ricorso, deduceva che alla gara in oggetto aveva partecipato il calciatore Mario Scietti, nato il 6.5.1989, che risultava “regolarmente tesserato” per la U.S. Offanenghese con il numero di matricola FIGC 3971041, il quale risultava altresì tesserato, con il più esteso prenome “Mario Domenico”, con il numero di matricola FIGC 2477985, per la Società A.S.D. Sant’Angelo, con la quale aveva disputato il campionato regionale di Eccellenza nella precedente stagione 2020/2021.

Aggiungeva la reclamante che, per la stagione corrente, lo Scietti non risultava svincolato né trasferito dalla Società A.S.D. Sant’Angelo in nessuno dei modi previsti dalle NOIF e, pertanto, pur risultando utilizzato dalla U.S. Offanenghese con un numero di matricola diverso, trattandosi della stessa persona, al momento della disputa della gara in oggetto risultava ancora in forza alla Società A.S.D. Sant’Angelo con il numero di matricola 2477985.

Concludeva la ricorrente rilevando che il tesseramento contratto dallo Scietti per la U.S. Offanenghese sarebbe da considerare irregolare, in quanto avvenuto in epoca successiva rispetto a quella in cui era stato contratto il vincolo con la Società A.S.D. Sant’Angelo, ancora in essere al momento della disputa della gara, con la conseguenza per cui il calciatore in questione non aveva titolo per partecipare all’incontro.

Chiedeva, dunque, la riforma del risultato della gara con la vittoria “a tavolino” in proprio favore con il punteggio di 3 a 0.

3.2. Con atto depositato il 26.10.2021, denominato “integrazione al reclamo”, la U.S. Cisanese allegava il nuovo “storico” dei tesseramenti del calciatore Mario Domenico Scietti, frutto di un’interrogazione al data base dei tesseramenti della FIGC effettuata in data 26.10.2021, dalla quale si evince che i dati precedentemente riferiti al calciatore, con il prenome “Mario Domenico” matricola 2477985 e con il prenome “Mario” - matricola 3971041, risultano essere stati tutti raggruppati sotto il nominativo di “Mario Domenico Scietti” - matricola 2477985.

Da tale circostanza la U.S. Cisanese traeva conferma di quanto asserito in sede di ricorso, e cioè che i nominativi abbinati alle due diverse matricole individuassero la stessa persona e che, quindi, il calciatore Mario Domenico Scietti non avesse titolo per tesserarsi con la U.S. Offanenghese per la stagione 2021/2022, in quanto, al termine della precedente, non risultava essersi svincolato, né essere stato trasferito dall’A.S.D. Sant’Angelo in alcuno dei modi previsti dalle NOIF, per cui alla data del 17.10.2021 doveva ritenersi ancora vincolato per quest’ultima.

Dall’interrogazione in esame, peraltro, aggiunge il Collegio, si evince altresì che il calciatore in oggetto risulta essere stato svincolato a far data dal 13.8.2021 e tesserato, sempre dalla stessa data, con la U.S. Offanenghese con la motivazione “svincolo per revoca tesseramento”.

4. Nel frattempo, con atto del 18.10.2021, l’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lombardia aveva invero comunicato alla A.S.D. Sant’Angelo, alla U.S. Offanenghese e al calciatore Mario Domenico Scietti la revoca del tesseramento di questi per la stessa U.S. Offanenghese, avvenuto il 13.8.2021, “in quanto lo stesso nella stagione 2020/2021 [rectius, 2021/2022, n.d.r.] ha sottoscritto un tesseramento a favore della società US OFFANENGHESE ASD che lo ha trovato libero in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome”, specificando che l’unione delle matricole sarebbe stata effettuata dall’Ufficio centrale della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e che la revoca avrebbe avuto effetto dal quinto giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento a mezzo PEC alla Società di appartenenza.

5. Pervenuta la questione all’esame del Giudice Sportivo L.N.D. – C.R. Lombardia, questi, con decisione del 28.10.2021, chiedeva al Tribunale Federale Nazionale (T.F.N.) – Sezione Tesseramenti, a norma dell’art. 89, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), di pronunciarsi in ordine alla validità del tesseramento contratto dal calciatore Mario Scietti in data 13.8.2021 per la U.S. Società Offanenghese, con il numero di matricola 3970141.

6. Il T.F.N., con la decisione qui impugnata del 16.11.2021, n. 0020/TFNST-2021 – 2022, statuiva l’invalidità di tale tesseramento, riferito per l’appunto al calciatore Mario Scietti, con n. di matricola 3971041, in quanto, posto che il nominativo di Mario Domenico Scietti identifica la stessa persona, questi, alla data del 13.8.2021, non risultava ancora svincolato né trasferito dall’A.S.D. Sant’Angelo, per la quale risultava tesserato nella precedente stagione sportiva 2020/2021, e tanto in applicazione dell’art. 40, comma 4, delle NOIF (“Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”).

7. Con rituale reclamo ex art. 101 C.G.S. del 22.11.2021, la U.S. Offanenghese, per il tramite del proprio difensore, impugna dinanzi a questa Corte la decisione del T.F.N..

7.1. Il gravame è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce:

a) insussistenza del doppio tesseramento;

b) revoca del tesseramento avvenuta dopo la gara del 17 ottobre 2021;

c) retroattività disposta dall’Ufficio Tesseramenti;

d) doppia matricola usata alternativamente dalla stagione 2014-2015 ad oggi.

In sintesi, la reclamante deduce nella sostanza un errore scusabile da parte della Società nell’operazione di tesseramento, che troverebbe conferma nello stesso tenore dell’atto di revoca dell’Ufficio tesseramento del C.R. Lombardia del 18.10.2021, laddove è evidenziato che la U.S. Offanenghese ha trovato “libero” il calciatore in quanto esisteva una matricola -n. 3971041- in cui era stato omesso il suo secondo nome.

Aggiunge la reclamante che, come risulta dalla stessa produzione operata dalla U.S. Cisanese nel primo grado di giudizio (allegato 2 alla memoria del 4.11.2021, interrogazione storico calciatori a nome Mario Domenico Scietti, matricola n. 2477985, del 26.10.2021), la posizione del calciatore per la stagione 2021/2022 sarebbe stata già sanata con effetto retroattivo alla data del 13.8.2021, allorquando, cioè, la U.S. Offanenghese lo aveva effettivamente tesserato.

Conclude la reclamante per la riforma della pronuncia impugnata, in via principale dichiarando la validità sostanziale del tesseramento in oggetto ovvero la sua mera irregolarità formale e, in via alternativa, dichiarando che tale irregolarità è stata sanata con effetto retroattivo al 13.8.2021.

8. Resiste al reclamo la controinteressata U.S. Cisanese, la quale, con la memoria depositata il 9.12.2021, difende la pronuncia impugnata, rilevando che il caso in esame atterrebbe, in realtà, non a quello di una pluralità di richieste di tesseramento, bensì all’ipotesi di giocatore non trasferito oppure non svincolato, per cui l’Ufficio tesseramento, con l’atto del 18.10.2021, avrebbe compiuto -con esito negativo- una preliminare verifica di validità e/o di legittimità del tesseramento in questione, a tenore dell’art. 42, lettera a), delle NOIF, prima di ripristinare in capo al giocatore Scietti una sola “vita” federale con unica matricola, riferentesi effettivamente alle sue reali generalità anagrafiche (cioè con il prenome completo di “Mario Domenico”).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato e va dunque accolto, con la conseguente declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Mario Domenico Scietti per la Società U.S. Offanenghese 1933 A.S.D. per la stagione sportiva 2021/2022.

2. Per un corretto ed esaustivo esame della fattispecie posta all’esame della Corte, non può prescindersi dal considerare la circostanza per cui, nel sistema informatizzato del tesseramento, coesistevano da tempo due matricole abbinate al calciatore in questione, ossia -come detto- quella contraddistinta dal numero 2477985, con il prenome “Mario Domenico”, e quella contraddistinta dal numero 3971041, con il prenome “Mario”.

2.1. Come esattamente dedotto dalla reclamante, la rappresentazione plastica dell’errore scusabile in cui essa è incorsa e che ha dato luogo, a giudizio del Collegio, ad una mera irregolarità sanabile (ed effettivamente sanata, si aggiunge, con effetto retroattivo), si rinviene proprio nell’atto dell’Ufficio tesseramento del 18.10.2021, laddove viene giustificata la condotta della U.S. Offanenghese per aver trovato “libero” il calciatore nel sistema “in quanto esisteva una matricola con omesso il secondo nome”.

Di più, nella comunicazione di accompagnamento di tale atto l’Ufficio ha rappresentato come la segnalazione della questione non implicasse alcun intervento da parte della Procura Federale, in quanto i tesseramenti in esame si riferiscono a due stagioni differenti.

Inoltre, lo stesso Ufficio -come si evince dalla produzione operata dalla U.S. Cisanese nel primo grado di giudizio (allegato 2 alla memoria del 4.11.2021, interrogazione storico calciatori a nome Mario Domenico Scietti, matricola n. 2477985, del 26.10.2021)ha fatto retroagire lo svincolo del giocatore e l’aggiornamento della sua posizione come tesserato per l’U.S. Offanenghese per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 13.8.2021, cioè allo stesso giorno del precedente tesseramento poi revocato, con contestuale unione delle due matricole.

2.2. Tali atti dell’Ufficio tesseramento, ancorché non risultino aver formato oggetto di ricorso, né della stessa richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del Giudice Sportivo Territoriale, hanno correttamente inquadrato la vicenda, derubricandola, nella sostanza, ad una fattispecie di mera irregolarità formale, inidonea ad intaccare sul piano sostanziale le esigenze di regolarità competitiva presidiate dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 4, delle NOIF.

Deve osservarsi al riguardo, in primo luogo, che lo stesso sistema informatizzato delle matricole vale a prevenire la possibilità che una Società sportiva possa incorrere, sia pur incolpevolmente, nel divieto del doppio tesseramento.

È ragionevole, dunque, ritenere che le Società possano correttamente riporre affidamento sull’attendibilità del sistema.

Nel caso di specie, inoltre, la reclamante non appare aver concorso in alcun modo ad ingenerare l’anomalia della doppia matricola di cui si discute, atteso che essa non ha mai avuto in forza, nel passato, il calciatore Scietti, tesserato per la prima volta con la U.S. Offanenghese proprio per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

Questa, d’altro canto, ha fatto uso, per il tesseramento, di una matricola (n. 3971041) che, come ha efficacemente evidenziato l’Ufficio tesseramento nell’atto del 18.10.2021, faceva rilevare come “libero” il calciatore Scietti.

In secondo luogo, l’Ufficio tesseramento ha correttamente disposto l’unione delle matricole con retrodatazione del tesseramento al 13.8.2021, dopo aver revocato l’originario tesseramento contratto dallo Scietti in quella data con la U.S. Offanenghese siccome affetto da mera irregolarità formale, per quanto sopra evidenziato.

Non coglie nel segno, infatti, il rilievo della difesa della U.S. Cisanese svolto nella “integrazione al reclamo” del 26.10.2021, in fine della terza pagina (peraltro contenuto in una semplice memoria, priva come tale di valenza impugnatoria), secondo cui la revoca del tesseramento dello Scietti avrebbe dovuto essere disposta non a far data dal 18.10.2021 (ma, in realtà, ha avuto effetto dal quinto giorno successivo alla data di comunicazione dell’atto del 18.10.2021), bensì a far data dallo stesso giorno del 13.8.2021.

Invero, l’Ufficio tesseramento ha correttamente fatto applicazione sul punto dell’art. 42, lettera a), del C.G.S., a tenore del quale la retroattività della revoca a far data dal giorno del tesseramento va disposta in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, senza ricomprendervi, dunque, la fattispecie di cui al comma 4.

La mancata inclusione dei casi (effettivi) di “doppio tesseramento” tra le ipotesi di retroattività della revoca si spiega agevolmente, in quanto è lo stesso comma 4 dell’art. 40, al secondo periodo, a risolvere l’antinomia tra eventuali tesseramenti plurimi, considerando valida la richiesta depositata o pervenuta prima e privando conseguentemente ipso iure di efficacia quella o quelle successive, senza necessità di un provvedimento di “revoca”.

Nel caso di specie, come rilevato, gli atti dell’Ufficio tesseramento hanno avuto la finalità di sanare una mera irregolarità formale dell’originario tesseramento contratto il 13.8.2021, per cui del tutto correttamente lo svincolo e l’aggiornamento della posizione del calciatore in relazione al tesseramento con la U.S. Offanenghese per la stagione sportiva 2021/2022 sono stati fatti retroagire a quella data, con l’unione delle due matricole a quella (n. 24779859) corrispondente al prenome corretto del calciatore, “Mario Domenico”.

Ciò ha comportato, in definitiva, l’eliminazione della matricola (n. 3971041), abbinata al prenome incompleto “Mario”, in ordine alla quale, con giusta applicazione analogica dell’art. 42, lettera a), del C.G.S., è stata disposta la revoca del relativo tesseramento irregolare (ma non invalido, né illegittimo) con effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione (nella specie a far data dal 22.10.2021, secondo quanto si rileva dall’interrogazione storico calciatori a nome Mario Domenico Scietti, matricola n. 2477985, del 26.10.2021).

La vicenda, conclusivamente, ha già trovato corretta soluzione con gli ulteriori atti federali in commento, rimasti inoppugnati e, in ogni caso, immuni da vizi di sorta.

3. La peculiarità e la novità della questione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Infine, in ragione dell’accoglimento del reclamo, va disposta la restituzione in favore della U.S. Offanenghese del contributo versato per l’accesso alla Giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe. Per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia del TFN – Sezione Tesseramenti, dichiara la validità del tesseramento per la società U.S. Offanenghese 1933 ADS per la stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Mario Domenico Scietti nato il 06.05.1989.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Compensa le spese del doppio grado.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese                                               Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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