F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 119/CSA pubblicata il 22 Dicembre 2021 – Sig. Francesco Marano

Decisione n. 119/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 126/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino Presidente

Bruno Di Pietro – Componente

Mauro Sferrazza - Componente (relatore) 

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 126/CSA/2021-2022 proposto con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS dal calciatore Francesco Marano (tesserato per la società A.C. Renate S.r.l.);

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 130/Div del 7 dicembre 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.12.2021, Prof. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Calcagno per la parte reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Francesco Marano ha proposto reclamo avverso la sanzione – inflitta dal Giudice sportivo della Lega Pro – della squalifica per due giornate effettive di gara, in esito alla gara A.C. Renate – Juventus U23, disputatasi il 5 dicembre 2021.

Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento: MARANO Francesco (RENATE) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto colpiva, nel tentativo di calciare il pallone, un avversario con i tacchetti all’altezza della tibia causandogli momentaneo dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”.

Parte reclamante, in sede di preannuncio, ha ritualmente chiesto la documentazione relativa al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.

Riassunti i fatti di rilievo ai fini del giudizio la reclamante deduce «immotivata, ingiustificata e comunque smodatamente eccessiva in relazione ai reali accadimenti, la pena comminata dal Giudice di prime cure».

A dire della società reclamante appare evidente l’errore di qualificazione della condotta compiuta dal G.S. della Lega Pro e, pertanto, ne chiede la riforma, con conseguente riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 17.12.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Calcagno, che, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per la riduzione della sanzione.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito il direttore di gara, ritiene che il reclamo debba trovare accoglimento.

Complessivamente considerati i fatti nel loro dinamico svolgimento e per come acclarati all’esito di una rimeditata lettura degli atti ufficiali, la sanzione inflitta in prime cure appare incongrua e merita, dunque, di essere contenuta nei limiti di cui in dispositivo.

Si legge nel referto ufficiale di gara: «Al 48’ del 2T veniva espulso il numero 30 della soc. Renate, Marano Francesco per grave fallo di gioco avendo colpito, nel tentativo di calciare il pallone, un avversario con i tacchetti all’altezza della tibia causandogli momentaneo dolore».

L’episodio si traduce di certo in un fallo grave, seppur di gioco e va stigmatizzato con specifico riferimento al contrasto effettuato con eccessivo uso della forza, come puntualmente ed espressamente refertato dal direttore di gara. Il fallo di cui trattasi, dunque, è stato correttamente sanzionato, nell’immediato, dal direttore di gara con la diretta espulsione del calciatore di cui trattasi, e, in sede di giustizia sportiva, dal G.S. con l’inflizione della sanzione della squalifica. Il thema disputandum del presente procedimento è, pertanto, limitato alla quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. Marano: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla stessa difesa del reclamante.

Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche attestato dal direttore di gara – in relazione al tentativo di recuperare il pallone (“nel tentativo di calciare il pallone”), in occasione di un contrasto di giuoco.

Sembra, inoltre, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. Marano, una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna lesione, se non momentaneo dolore dovuto al contrasto). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza.

Complessivamente considerato l’episodio, alla luce delle circostanze dello stesso e del contesto di riferimento, a giudizio di questa Corte il fatto contestato al calciatore Sig. Marano non meritava di essere qualificato quale condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 CGS, essendo, piuttosto, da inquadrare nell’ambito della condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS. Per l’effetto, sanzione congrua, in relazione allo specifico contesto di riferimento e di accadimento dei fatti, appare quella della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Per queste ragioni il reclamo deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                    Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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