F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN – SD del 20 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3793 / 206pf21-22/GC/ep del 26 novembre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe Ursino – Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione/0072/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore);

Salvatore Accolla – Componente;

Leopoldo Di Bonito – Componente;

Valentino Fedeli – Componente;

Roberto Pellegrini – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.3793 / 206pf21-22/GC/ep del 26 novembre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe Ursino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 26 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Ursino per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 CGS per non aver pronunciato, nel corso della gara Crotone – Pisa del 16 ottobre 2021, al 96° minuto, le parole “fischia è finita” cui seguiva una bestemmia.

La fase istruttoria

In data 19 ottobre 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare al n. 206 pf 20-21, avente ad oggetto “Segnalazione del collaboratore della Procura Federale in ordine alla condotta tenuta dal dirigente della Società Crotone FC Srl Sig. Ursino Giuseppe, in occasione della gara del Campionato di Serie B Crotone – Pisa del 16 ottobre 2021.

L’attività istruttoria comportava l’acquisizione della relazione di controllo e allegati a firma dei Collaboratori della Procura Federale delegati, Il modello AS400 del Sig. Giuseppe Ursino e il censimento del FC Crotone Srl.

A seguito della notifica della CCI, il Sig. Ursino non chiedeva di essere sentito né presentava memoria.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16 dicembre 2021, il deferito non produceva memoria né depositava atti.

Il dibattimento

All’udienza del 16 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza, risultava presente, in collegamento da remoto, l’avv. Fabio Esposito per la Procura Federale.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’irrogazione della sanzione di giorni quindici di inibizione.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità del deferito.

Dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale risulta che entrambi hanno udito il Sig. Ursino pronunciare la bestemmia oggetto di deferimento quale presumibile frutto di rabbia e stress per il tempo di recupero concesso dall’arbitro.

Comunque, quale che ne sia stata la ragione, è indubbio che la bestemmia è stata pronunciata.

Del resto, il Sig. Giuseppe Ursino non ha opposto alcunché alla contestazione dell’illecito disciplinare, il quale comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS.

Sanzione equa si ritiene essere quella di cui alle conclusioni del rappresentante della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giuseppe Ursino la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

 

Depositato in data 20 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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