F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN – SD del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3551/17 pf21-22/GC/GR/ac del 19 novembre 2021 nei confronti del sig. Agostino Schettino – Reg. Prot. 66/TFN-SD

Decisione/0073/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Salvatore Accolla – Componente;

Leopoldo Di Bonito – Componente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Roberto Pellegrini – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3551/17 pf21-22/GC/GR/ac del 19 novembre 2021 nei confronti del sig. Agostino Schettino, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 19 novembre 2021, ha deferito a questo Tribunale il sig. Agostino Schettino, all’epoca dei fatti dirigente della ASD FC Sabaudia, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC per aver svolto, nel corso della stagione 2020 – 2021, la funzione di allenatore della squadra della categoria Esordienti pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero della ulteriore qualifica di preparatore atletico di cui all’art. 29 dello stesso Regolamento.

Più in particolare, egli aveva affiancato in tale attività dapprima il sig. Emanuele Zimbile, che, per quanto non tesserato per la suddetta Società, fungeva da allenatore dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti e, successivamente, dopo l’uscita dalla Società dello Zimbile, i sig.ri Pasquale Di Santo e Carmine Salerno, rispettivamente presidente il primo e dirigente il secondo della Società, negli allenamenti dei calciatori delle categorie Primi Calci e Pulcini, e, dopo l’uscita dello Zimbile, degli Esordienti. L’indagine, nata in origine da una segnalazione della AIAC Parma, seguita da altra della Presidenza del Comitato Regionale Lazio del 17 giugno 2021, aveva coinvolto anche lo stesso sig. Di Santo, nonché i sig.ri Emanuele Zimbile, Carmine Salerno e la Società ASD FC Sabaudia, i quali tutti, raggiunti dalla C.C.I., avevano chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC.

Tale facoltà non era stata esercitata dallo Schettino, il quale, sentito in sede d’indagini, aveva tuttavia ammesso le circostanze che in fatto gli venivano contestate.

La fase istruttoria

L’attività di indagine aveva avuto ad oggetto la condotta della ASD FC Sabaudia, che non aveva tesserato un allenatore abilitato con la qualifica federale per lo svolgimento delle attività delle categorie giovanili della stagione sportiva 2020 – 2021 ed aveva fatto svolgere detta attività ad un allenatore non abilitato.

Il Di Santo, presidente della Società, aveva consentito che tutto ciò accadesse e che l’attività fosse affidata, quanto meno agli inizi, al sig. Zimbile, che non aveva tesserato; aveva poi svolto in prima persona la funzione di allenatore e di preparatore atletico delle squadre giovanili, senza le necessarie corrispondenti qualifiche.

Lo Zimbile, che in effetti risultava essere allenatore Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e che rivestiva la carica di vice presidente della Società, non era stato mai tesserato quale allenatore e preparatore atletico delle squadre giovanili, per cui non aveva titolo per esercitare le dette funzioni.

Anche il Salerno, dirigente della Società, aveva allenato le categorie giovanili della Società senza averne la necessaria qualifica.

Lo Schettino aveva dichiarato che sino a febbraio 2021 l’allenatore degli Esordienti era stato il sig. Zimbile e che gli allenatori dei Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini e poi degli stessi Esordienti erano stati i sig.ri Carmine Salerno e Pasquale Di Santo; era stato di supporto allo Zimbile e, dopo l’uscita di quest’ultimo dalla Società, aveva collaborato con il presidente Di Santo ad allenare la categoria Esordienti.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente di questo Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16 dicembre 2021, il deferito non ha depositato memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 16 dicembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua, il quale, preliminarmente, su domanda del Presidente, ha confermato che la Società ASD FC Sabaudia aveva raggiunto con la Procura Federale un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC; ha di poi illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione a carico del deferito della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione. Si è collegato il sig. Agostino Schettino, il quale ha dichiarato di ritenere di non aver mai ricoperto il ruolo di allenatore della ASD FC Sabaudia, ma di aver semplicemente collaborato con chi svolgeva la funzione di allenatore.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ritiene che il deferito debba essere ritenuto responsabile della violazione che gli è stata contestata.

Lo Schettino ha ammesso di aver prestato la propria collaborazione a coloro che del tutto illegittimamente avevano svolto attività di allenatori e preparatori atletici delle giovanili della ASD FC Sabaudia e tanto basta perché sia affermata la sua responsabilità. Tuttavia, la circostanza che egli ha ammesso la propria responsabilità in sede di indagini, in una alla considerazione che non ha svolto in prima persona il compito di allenare e di preparare i giovani calciatori della Società, ma di collaborare con chi detto compito aveva effettivamente svolto, inducono questo Tribunale a sanzionare il deferito in misura inferiore al chiesto, come dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Agostino Schettino la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 21 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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