F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFNT del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) – USD Spinese Oratorio / Cirinesi Loris – Reg. Prot. 30/TFN-ST
Decisione/0027/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0030/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Antonio Rinaudo – Vice Presidente;
Fernando Casini – Componente;
Francesco Corsi – Componente;
Flavia Tobia – Componente (Relatore);
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 dicembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Spinese Oratorio (matr. 63.171) contro il calciatore Cirinesi Loris (nato il 28.1.2003 – matr. 6.990.345) avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 24 novembre 2021, la società USD Spinese Oratorio ricorreva, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento di svincolo per inattività del calciatore Loris Cirinesi, emesso, ex art. 109 NOIF, dal Comitato Regionale Lombardia – LND (provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 31 del 18 novembre 2021).
A sostegno del proprio ricorso, sostiene la società USD Spinese Oratorio di essere venuta a conoscenza della richiesta di svincolo proposta dal calciatore solo dalla lettura del suddetto comunicato, non avendo ricevuto alcuna precedente comunicazione da parte dell’atleta contenente tale richiesta.
Rileva, poi, la ricorrente che la procedura di svincolo sarebbe altresì irregolare, in quanto l’inattività del calciatore sarebbe imputabile allo stesso e non alla società, la quale si sarebbe resa disponibile più volte a far giocare il calciatore.
Ritualmente notiziato del ricorso, nulla controdeduceva l’atleta Loris Cirinesi.
Il ricorso veniva, dunque, trattenuto per la decisione alla riunione del 17 dicembre 2021.
Il ricorso proposto è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo.
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata all’odierna udienza dal sig. Moriggi, Presidente della USD Spinese Oratorio, il quale, espressamente richiesto al riguardo, non ha saputo fornire prova dell’avvenuto pagamento del contributo di cui trattasi. La valutazione del merito della vicenda è, pertanto, preclusa dalla suddetta violazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla società USD Spinese Oratorio (matr. 63.171), ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Flavia Tobia Gioacchino Tornatore
Depositato in data 21 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia