T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 18/11/2021 N. 11882
Pubblicato il 18/11/2021
N. 11882/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07302/2017 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7302 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Rodella, Sergio Scicchitano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, largo Messico 7;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Po, n. 9;
nei confronti
Procura Federale della F.I.G.C., Procura Generale dello Sport non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I n. 42/2017 pubblicata in data 1.6.2017, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2017 avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. -OMISSIS-e (completa di motivazioni) sul C.U. n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, sfavorevoli rispetto alla posizione giuridica del ricorrente;
nonchè per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patendi dall’odierno ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante ha ricoperto il ruolo di -OMISSIS-.
In data 19.3.2015 la Società Parma Calcio FC S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parma con sentenza nr. 31/15.
Successivamente, in data 30.6.2016, la Procura Federale ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, il deferimento nei confronti di alcuni soggetti implicati nel suddetto fallimento, tra cui anche l’interessato, quale -OMISSIS-, per violazione delle norme di funzionamento delle Società sportive, nonché sugli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i relativi organi amministrativi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. -OMISSIS-, gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell’ammenda di € 150.000,00.
Tale sanzione è stata confermata dalla decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. (anche CFA), pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. -OMISSIS-e (completa di motivazioni) sul C.U. n. -OMISSIS-, di reiezione del ricorso.
Avverso il suddetto C.U. l’interessato ha proposto ricorso dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., il quale, con decisione n. 42/2017 pubblicata in data 1.6.2017, lo ha respinto, confermando le sanzioni.
Con il ricorso in esame il – OMISSIS - ha impugnato quest’ultimo provvedimento e ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto del suddetto provvedimento, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 bis, commi 3 e 4, c.g.s. - estinzione del procedimento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento.
Il procedimento disciplinare si sarebbe estinto in quanto il giudizio svoltosi dinanzi alla CFA si sarebbe concluso oltre il termine previsto dall’art. 34 bis, comma 2, del codice della giustizia sportiva (anche CGS) della FIGC, secondo cui “il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”. E ciò in quanto le motivazioni sono state rese pubblicate dopo 123 giorni dalla proposizione dell’appello, atteso che l’udienza innanzi la CFA si è tenuta il 10.11.2016 e le motivazioni della sentenza di 2° Grado sono state pubblicate il 7.2.2017;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, CEDU nella parte in cui la causa non è stata esaminata da un giudice terzo e imparziale.
Il ricorrente non sarebbe stato giudicato da un giudice terzo e imparziale, in quanto i componenti della Corte Federale d’Appello sono nominati dalla Federcalcio;
3) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis CGS in relazione all’art. 21 NOIF – omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione per incongruenza tra l’infrazione disciplinare e la sanzione applicata. Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La CFA non avrebbe tenuto conto di quanto emerso nella relazione peritale depositata dal Prof. -OMISSIS-nel giudizio cautelare promosso dinanzi al Tribunale di Bologna dalla Curatela del Fallimento Parma nei confronti di amministratori e sindaci, e il Collegio di Garanzia avrebbe omesso ogni motivazione sul punto;
4) violazione o falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS per decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento.
La decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il deferimento da parte della Procura Federale a carico del ricorrente e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda dell’ormai fallita Parma FC.
In particolare, in caso pluralità di indagati, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 32 ter, comma 4, del CGS FIGC, per l’esercizio dell’azione disciplinare decorrerebbe dal ricevimento da parte del primo di essi della Comunicazione di Conclusione Indagini. Ciò comporterebbe (poiché la prima notifica dell’avviso di chiusura indagini è pervenuta al ricorrente in data 11.2.2016, alla quale va sommato il termine di 20 giorni concesso dalla Procura per l’audizione personale) la tardività dell’atto di deferimento, trasmesso a tutti gli coincolpati il 30.6.2016, oltre il termine ultimo del 1 aprile 2016 (derivante dalla somma di 20+30 giorni decorrenti dall’11.2.2016);
5) violazione di legge. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2392 c.c. – poteri e responsabilità del consigliere di amministrazione. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento.
Al ricorrente non sarebbero stati attribuiti poteri inerenti la gestione patrimoniale e finanziaria, ma solo poteri inerenti la sola gestione sportiva della società.
Alla luce della normativa in materia di responsabilità degli organi amministrativi nelle società di capitali di cui all’art. 2392 c.c., il ricorrente non può ritenersi responsabile delle violazioni contestate dalla procura federale: egli sarebbe stato nominato nel Consiglio di Amministrazione solo perché ricopriva il ruolo di -OMISSIS-;
Pertanto non avrebbe dovuto essere in possesso della professionalità e competenza necessaria a comprendere ed interpretare le scritture contabili della società; per cui non potrebbe essere considerato responsabile solo perché componente del Consiglio di Amministrazione;
6) omessa pronuncia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis CGS in relazione alle contestazioni inerenti il ricorso alle operazioni di plusvalenza nel trasferimento di giocatori ed alle pratiche degli incentivi all’esodo e dei premi di valorizzazione.
Le condotte poste in essere nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento del Parma F.C.- non avrebbero concretato la violazione dell’art. 1 bis del CGS FIGC, esse invece sarebbero state virtuose e utili al patrimonio della società;
7) omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 bis CGS in relazione alla contestazione inerente il mancato utilizzo della modulistica predisposta dalla competente lega per la stipula degli accordi preliminari per il trasferimento di calciatori.
Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dalla competente Lega non avrebbe determinato danni patrimoniali per la Società o altre conseguenze di natura amministrativa, trattandosi di violazioni di natura sostanzialmente “formale” degli obblighi;
8) omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 bis CGS in relazione alla vicenda del prestito personale.
In conclusione è chiesto il risarcimento dei danni patiti e patendi.
Infatti, la sanzione della inibizione per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC impedirebbe al ricorrente di svolgere la professione di direttore sportivo di società di calcio affiliate alla FIGC.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso con articolate memorie in cui chiedono il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza n. 10171 dell’11.10.2017, questa Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), e, in parte qua, comma 2, del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2011, nel senso secondo cui è sottratta al sindacato del Giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.-.
La Corte Costituzionale con sentenza 25.6.2019, n. 160 ha ritenuto che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui stabiliscono che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all'ordinamento sportivo, di modo che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria delle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari sportive, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria.
A seguito di tale decisione, al fine di proseguire il procedimento, le parti hanno presentato memorie ribadendo le proprie rispettive tesi.
Con ordinanza collegiale n. 11969 del 10.11.2020 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire copia della sentenza del Tribunale penale di Parma, onerando tutte le parti.
La FIGC ha adempiuto al suddetto incombente il 12.7.2021 e l’interessato in data 27.9.2021.
All’udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. in via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del CONI e della FIGC.
In particolare le parti resistenti, con un primo ordine di eccezioni, sostengono la inammissibilità dell’azione impugnatoria per difetto di giurisdizione, trattandosi di vicenda di natura disciplinare, riservata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 280/2003, all’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Il CONI e la FIGC sostengono, in particolare, che l’impugnazione avrebbe richiesto l’annullamento della decisione n. 42/2017 pubblicata in data 1.6.2017, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. ha respinto il ricorso dell’esponente, confermando le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva.
2. La prima questione che si pone, quindi, è quella di verificare la sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo, per cui occorre richiamare, sia pur brevemente, la disciplina in materia.
In proposito, secondo l’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.
L’art. 2, comma 1 dello stesso d.l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
2.1. In particolare, nel presente giudizio viene in rilievo la fattispecie enucleata sub b), atteso che nessun dubbio può residuare in ordine all’inquadramento in tale ambito dell’oggetto della controversia in esame.
Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
2.3. Ciò premesso, il sistema che riserva alla giustizia sportiva l’impugnativa delle sanzioni disciplinari è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale già con sentenza n. 49/2011, che ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220/ 2003, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del 2003, di modo che, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria.
In senso conforme alla sentenza n. 49 del 2011 si è pronunciata più di recente la medesima Corte Costituzionale, nuovamente sollecitata con l’ordinanza n. 10171 dell’11.10.2017 (cfr. sentenza n. 160/2019).
Al Giudice Amministrativo è, quindi, preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione.
3. L’unico scopo perseguito dal ricorrente, in coerenza con la logica del sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. 280 del 2003, come ricostruito dalla Corte costituzionale, rimane piuttosto quello di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo.
E ciò in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale esistente secondo cui chi ritenga di aver subito un danno da un provvedimento può, una volta “esauriti i gradi della giustizia sportiva”, chiedere la tutela risarcitoria al giudice amministrativo, che svolgerà una valutazione incidentale di legittimità del provvedimento amministrativo, per disporre - nell’eventualità - il risarcimento del danno.
3.1. Tale arresto, trova conferma, peraltro trova conferma nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 11.2.2011, che – come osservato – aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1 del D.L. 220 del 2003 nella parte in cui riserva al Giudice Sportivo la competenza a decidere su sanzioni disciplinari inflitte a soggetti operanti nell’ordinamento, sottraendo tali giudizi alla cognizione del Giudice Amministrativo che, tuttavia, “resta competente a conoscere, in via incidentale e indiretta, soltanto della domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”.
La domanda demolitoria, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
4. E’ possibile, quindi, procedere all’esame dei motivi finalizzati all’accertamento della sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria, che comportano quindi una valutazione solo incidentale della legittimità della decisione, fonte dei pregiudizi lamentati dal ricorrente.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare si sia estinto in quanto il giudizio innanzi alla CFA si sarebbe concluso oltre il termine previsto dall’art. 34 bis, comma 2, del CGS FIGC.
La tesi non convince.
4.1. La norma in esame prevede un termine per la pronuncia della decisione di secondo grado di sessanta giorni “dalla data di proposizione del reclamo”.
Ciò premesso, secondo un criterio di interpretazione letterale, il temine da rispettare (60 giorni) deve essere riferito alla “pronuncia della decisione”, che si realizza con la pubblicazione del dispositivo contenente le statuizioni che definiscono il giudizio.
Nel caso di specie il dispositivo della decisione (cfr. C.U. n. 60/CFA dell’11.11.2016) è stato pubblicato dopo 35 giorni dalla proposizione del reclamo (7.10.2016), quindi, entro il predetto termine di 60 giorni.
5. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato l’erroneità della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport per violazione dell’art. 6 della CEDU, in quanto egli non sarebbe stato giudicato da un giudice terzo e imparziale.
La censura è priva di base.
Come correttamente eccepito dalla difesa delle resistenti, la nomina dei giudici federali è avvenuta in osservanza degli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto della FIGC e dell’art. 26, comma 1, del CGS, senza però che tali norme siano state impugnate, il che renderebbe già tale censura inammissibile.
In ogni caso vale osservare che l’ordinamento sportivo è improntato ad un generale principio di autonomia, sancito dal legislatore con la sopra richiamata legge n. 280/2003.
Le norme dell’ordinamento sportivo (tra cui quello poco sopra indicate) garantiscono l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia, mediante specifici strumenti di tutela, tra i quali rientra la possibilità per le parti del giudizio di chiedere la ricusazione dinanzi ai collegi giudicanti federali, che però nel caso di specie non risulta sia stata proposta.
Né il ricorrente anche in questa sede ha fornire alcun principio di prova atto in concreto a dimostrare la lesione del principio di imparzialità degli organi giudicanti sportivi.
6. Con il terzo mezzo il ricorrente sostiene che la CFA non avrebbe tenuto conto di quanto emerso nella relazione peritale depositata dal Prof. -OMISSIS-nel giudizio cautelare promosso dinanzi al Tribunale di Bologna dalla Curatela del Fallimento Parma nei confronti di amministratori e sindaci e che il Collegio di Garanzia avrebbe omesso di motivare sul punto.
La censura non convince.
Dalla lettura della decisione del Collegio di Garanzia si evince che il giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo si è pronunciato sulle molteplici contestazioni del ricorrente avverso la pronuncia della Corte di Appello Federale e, nel confermare la decisione di appello ritenendola “immune dai vizi logici e giuridici”, si è soffermata anche sugli aspetti messi in rilievo nella consulenza tecnica di parte.
6.1. Nella decisione della Corte federale (cfr. all. 6 del ricorrente) il giudice di appello ha esaminato la relazione peritale in esame, affermandone l’irrilevanza tenuto conto che nel giudizio sportivo non viene in considerazione la valutazione degli effetti penali o civili eventualmente conseguenti dal comportamento dei deferiti, bensì la valutazione del comportamento sotto il solo profilo disciplinare, e dunque l’accertamento dell’eventuale responsabilità per la violazione dei generali principi di lealtà, correttezza e probità indicati nell’art. 1 bis comma 1 CGS ed enunciati nell’atto di appello al n. 51 (cfr. pag. 16 della decisione).
In particolare il giudice sportivo fa riferimento alla “…Relazione, che è stata approntata, invero, per dare puntuale e circostanziata risposta allo specifico quesito che era stato rivolto al Consulente Tecnico circa la data della perdita della continuità aziendale del Parma FC, ma che non può valere in modo assoluto né essere invocata per escludere sicuramente la sussistenza, nella vicenda in esame, di una sostanziale ed effettiva gestione societaria carente di equilibrio economico e finanziario nonché la sussistenza della responsabilità di equilibrio economico e finanziario nonché la sussistenza della responsabilità degli organi sociali per censurabili comportamenti lesivi dei suddetti principi fondanti dell’ordinamento sportivo, in presenza di dati accertati e di elementi significativi e sintomatici”.
6.2. Osserva, inoltre, la CFA al punto b.1) di pag. 18 che “il presupposto di esimente da responsabilità che la difesa riconduce alla legittimità e non dannosità del ricorso alle operazioni di plusvalenza nel trasferimento di giocatori e alla pratica degli incentivi all’esodo affermata dal prof. -OMISSIS-non ha pregio, alla luce della normativa che disciplina le condotte dei dirigenti nell’ordinamento sportivo (art. 1 bis, comma 1, del C.G.S)”.
Osserva ancora al punto b2) che “Fra le operazioni certamente anomale (e dannose) per la società Parma FC è da annoverare la cessione del marchio per la quale lo stesso CTU Prof. -OMISSIS-– pur sottolineando la mancanza di elementi probatori per definirla fittizia – non può non disconoscere la stranezza tempistica del suo perfezionamento avvenuto solo a pochi giorni dalla chiusura del bilancio al 30.6.2013”.
Deve quindi ritenersi che la relazione del perito sia stata considerata e i motivi per cui non sia stata ritenuta idonea a sostenere le ragioni del ricorrente siano stati adeguatamente esposti nella decisione.
6.3. Tutto ciò non senza considerare le evidenze in punto di fatto che emergono dalla decisione del giudice penale in data 10.9.2020, le quali confermano la ricostruzione svolta dagli organi federali per le quali si rinvia infra al punto 9.
7. Anche il quarto motivo è privo di fondamento.
In primo luogo si osserva che le ipotesi di deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente disciplinata dal CGS sia della FIGC, che del CONI.
L’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, quindi, l’ipotesi di procedimento disciplinare nei confronti di un solo incolpato.
Ciò premesso appare logica e coerente la decisione del collegio di Garanzia e, quindi, quella precedente della CFA che ha ritenuto di superare le censure facendo riferimento alle norme dell’ordinamento civile e della giustizia contabile. In particolare è stato correttamente osservato che
“…nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato” (cfr. art. 67, comma 6, del codice del processo contabile).
Nella fattispecie de qua la procura federale ha emesso un unico avviso di conclusione di indagini nei confronti di tutti gli incolpati in data 11 febbraio 2016, esso ha raggiunto l’ultimo di essi il successivo 13 maggio 2016; pertanto il deferimento del 30.6.2016 risulta tempestivo, essendo stato effettuato entro il termine previsto dall’art. 32 ter citato.
7.1. Vale comunque osservare che la censura potrebbe essere considerata inammissibile perché priva di interesse, posto che, in sostanza, il deducente lamenta contraddittoriamente la violazione di un termine che invece, per come correttamente interpretato dagli organi della giustizia sportiva, ha prodotto effetti favorevoli agli incolpati, i quali godono di un tempo maggiore per predisporre le proprie difese.
In altri termini la tesi seguita dalle corti federali (e dagli organi della giustizia tributaria), che fissa la data di decorrenza del termine per il deferimento dal momento in cui l’ultimo degli incolpati ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, produce l’effetto di agevolare tutti coloro che (come il ricorrente) hanno ricevuto tale comunicazione nei giorni precedenti, godendo questi in via di fatto di un tempo maggiore per predisporre le proprie difese.
8. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2392 c.c., di cui al quinto motivo, secondo cui l’istante non avrebbe mai posto in essere atti relativi alla gestione economico-finanziaria della società, essendosi occupato solo del comparto sportivo.
La censura è inammissibile, in quanto si chiede di svolgere in questa sede una nuova valutazione di merito alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici sportivi.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli ulteriori profili di censura esposti nel quinto motivo e in quelli sviluppati nel sesto e settimo motivo.
Peraltro il Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, non è entrato nel merito della controversia, ma si è limitato correttamente a valutare la ragionevolezza della motivazione della decisione della Corte di Appello federale, all’esito del quale ha respinto il ricorso.
9. In ogni caso - e in disparte l’inammissibilità delle censure nel giudizio di legittimità avanti al Collegio di Garanzia - la condotta tenuta dal ricorrente oggetto delle valutazioni di ordine disciplinare degli organi federali trova conferma nella decisione del Tribunale di Parma acquisita a seguito dell’istruttoria disposta nella presente sede, proprio al fine di superare ogni residuo dubbio sulla ricostruzione svolta dai predetti organi della FIGC.
La ricostruzione delle fattispecie di reato ascritte al ricorrente nella gestione della società calcistica, infatti, aderisce sotto molteplici aspetti agli addebiti disciplinari oggetto del procedimento.
La sentenza penale conferma l’impianto accusatorio della procura federale e delle decisioni degli organi della giustizia sportiva, come è possibile desumere dal § 3.9. a pag. 91, § 5 alle pagine 127 e 128, § 9 alle pagine 142 e 143 e § 12 alle pagine 151 e 152.
9.2. Per quanto osservato vanno respinti anche il quinto sesto e settimo motivo, non essendovi ragione di dubitare della sussistenza di quei doveri di attenta e corretta gestione amministrativo - contabile in capo al ricorrente, la cui violazione ha determinato le criticità indicate nell’atto di incolpazione.
La quantificazione della sanzione è oggetto di decisione prettamente discrezionale, sindacabile, per regola di carattere generale, solo se manifestamente illogica. E ciò vale ancora di più per l'ordinamento sportivo, in ragione della sua autonomia.
La sanzione, peraltro, alla luce delle condotte accertate risulta immune dai vizi sindacabili in questa sede.
10. Per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento di un danno ingiusto, attesa la legittimità della sanzione irrogata.
La domanda deve, conseguentemente, essere respinta.
In conclusione il ricorso è inammissibile con riguardo alla domanda caducatoria per difetto di giurisdizione e infondato con riguardo alla richiesta condanna al risarcimento del danno.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento e rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA e CPA, di cui € 3.000,00 (tremila/00) in favore della FIGC e € 3.000,00 (tremila/00) in favore del CONI, oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere