F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3414/4 pf 21 22 GC/GR/ac del 16 novembre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe De Siena e della società ASD Vibo Calcio a 5 – Reg. Prot. 62/TFN-SD

 

Decisione/0077/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Andrea Fedeli – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3414/4 pf 21 22 GC/GR/ac del 16 novembre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe De Siena e della società ASD Vibo Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe De Siena (all’epoca dei fatti Presidente ASD Vibo Calcio A5) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 4 delle NOIF in quanto consentiva durante la stagione 2017- 2018 al sig. Domenico Carlo Lico di svolgere attività con l’ASD Vibo Calcio A5 nonostante fosse già tesserato con la società ASD Real Vibo con funzioni di Dirigente e allenatore con licenza UEFA B cod. 113104 e la società ASD Vibo Calcio A5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Domenico Carlo Lico e Giuseppe De Siena.

La fase istruttoria

In data 5 luglio 2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 4 pf 21-22 avente a oggetto “presunta doppia attività svolta dal tecnico Lico Domenico Carlo – UEFA B cd- 113104- il quale avrebbe prestato la propria collaborazione a favore delle Soc. Vibo Calcio A5 con funzioni di Dirigente e Allenatore e per la Soc. Real Vibo per la quale risulta tesserato sempre come Dirigente e allenatore per la stagione sortiva 2017-2018. Lo stesso denunciante Corona Domenico segnala che analoghe comunicazioni sono state inviate nella stag. Sport. 2017-18 alle competenti sezioni AIAC”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento ascoltando il denunciante sig. Michele Corona e il sig. Domenico Carlo Lico, e acquisendo la documentazione ritenuta rilevante.

All’esito delle indagini, in data 22 settembre 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini ai sigg.ri Domenico Carlo Lico, Giuseppe De Siena e alla società ASD Vibo Calcio A5.

In data 15 ottobre 2021, tramite il proprio difensore, il sig. Domenico Carlo Lico ha proposto richiesta di accordo ex art. 126 CGS attualmente in corso di definizione.

Gli altri incolpati non hanno depositato memorie difensive.

La Procura ha provveduto a notificare alla società ASD Vibo Calcio A5 e al sig. Giuseppe De Siena il deferimento n. 3414/4 pf 21 22 GC/ac il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 13 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza, è comparso unicamente l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe De Siena, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Vibo Calcio a 5, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il sig. Giuseppe De Siena e la società ASD Vibo Calcio a 5 vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento trae origine dall’esposto inviato, in data 8 giugno 2021, alla Procura Federale dal tecnico UEFA B sig. Michele Corona. Quest’ultimo ha rappresentato di aver ricevuto, già nell’autunno 2017, diverse segnalazioni in merito alle attività svolte da Lico Domenico Carlo, il quale si sarebbe adoperato contemporaneamente quale dirigente e allenatore sia della società Vibo Calcio A5, sia della ASD Real Vibo.

Il segnalante ha allegato, altresì, documentazione video e foto nella quale è ritratto il sig. Lico durante l’allenamento di una squadra femminile.

Oltre a tale documentazione acquisita dalla Procura, quanto segnalato è stato confermato dallo stesso sig. Lico, il quale, in sede di audizione, ha ammesso di aver collaborato con la società Vibo Calcio A5 nella stagione sportiva 2017-2018, pur essendo tesserato con la società ASD Real Vibo, al fine di supportare la figlia e le nipoti, che giocavano nella squadra femminile.

Ne deriva la responsabilità tanto del Presidente della società ASD Vibo Calcio A5 quanto quella diretta e oggettiva della società stessa.

Sotto il primo profilo, il sig. De Siena non poteva non essere a conoscenza del tesseramento dell’allenatore con un’altra squadra e nonostante ciò gli ha consentito di collaborare con la squadra femminile, contravvenendo al disposto dell’art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, a mente del quale “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”. Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 37 del medesimo Regolamento che al comma 1 impone ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore il rispetto dello statuto e di tutte le norme federali e con l’art. 4 comma 1 CGS che impone l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e il rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nello stesso senso deve ritenersi parimenti responsabile la società deferita ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS tanto in forma diretta per l’operato del proprio legale rappresentate, quanto sotto il profilo oggettivo per il comportamento del tecnico, trattandosi, peraltro, di attività svolta nell’interesse e a vantaggio della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe De Siena, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Vibo Calcio a 5, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it