F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 130/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – S.S.D. CALCIO PADOVA C5 A.R.L.

Decisione n. 130/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 112/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 112/CSA/2021-2022, proposto da S.S.D. CALCIO PADOVA C5

A.R.L., 

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio C 5, di cui al

Com. Uff. n. 257 del 25.11.2021, 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 dicembre 2021, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Jacopo Al Jundi per la reclamante, nonché sentito l'Arbitro;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Dagli atti ufficiali risulta che il dirigente della società Padova Calcio A 5, sig. Nicola Boetto, durante la gara CALCIO PADOVA C5/TIEMME GRANGIORGIONE C5 del 20/11/2021, teneva un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

In particolare, in tale circostanza, come risulta dal referto arbitrale, in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore alla squadra TIEMME SANGIORGIONE, entrava indebitamente in campo, protestando a gran voce, profferendo le seguenti parole: "non capite un cazzo, state rovinando la partita, che cazzo avete fischiato, siete vergognosi".

La Corte Sportiva d’Appello con posta certificata del 26 novembre 2021 ha inviato alla reclamante i documenti ufficiali della gara.

Avverso la sanzione disciplinare dell’inibizione a svolgere ogni attività sino al 22.12.2021, ha proposto reclamo la società CALCIO PADOVA C5, adducendo l’errata individuazione da parte dell’arbitro e del giudice sportivo del soggetto responsabile della contestata violazione, atteso che il comportamento scorretto vi è stato ma da parte di un altro dirigente della società, il sig. Riccardo Rossi, come da sua dichiarazione allegata al reclamo. Qualora il giudice sportiva ritenesse di sanzionare il sig. Riccardo Rossi, la sua condotta, secondo la reclamante, andrebbe valutata con minimo rigore, considerato che ha fatto le proprie scuse per il comportamento tenuto. Si chiede l’acquisizione della dichiarazione giurata del sig. Riccardo Rossi.

Conclusivamente, la reclamante avanza richiesta di annullamento della sanzione irrogata nei confronti del sig. Nicola Boetto e, in caso di sanzione disposta nei confronti del sig. Riccardo Rossi, di contenere detta sanzione nei minimi edittali.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione nella riunione del 15 dicembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il reclamo è infondato.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada rigettato. Dagli atti ufficiali di gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

La circostanza che la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata nei confronti di un soggetto non responsabile, atteso che la condotta illecita sarebbe stata in realtà posta in essere da altro dirigente della Società, il sig. Riccardo Rossi, è priva di qualsivoglia oggettivo riscontro e si pone in contrasto con le risultanze del referto arbitrale, alle quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., come noto, l’ordinamento sportivo attribuisce fede privilegiata.

Infatti, nel referto arbitrale, risulta evidenziato un comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro da parte del sig. Sig. Nicola Boetto e non di altro soggetto e il direttore di gara,  sentito nel corso dell’udienza da questa Corte per massimo scrupolo, ha confermato con precisione il contenuto del referto acquisito in atti e proceduto alla identificazione tanto dei soggetti presenti in panchina che del sig. Boetto quale autore delle frasi sopra riportate, escludendo che le stesse possano essere state pronunciate da altri.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società CALCIO PADOVA C5 deve essere respinto e la sanzione disciplinare inflitta al dirigente Nicola Boetto confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

                                                                                            

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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