F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 132/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – società U.S. Pergolettese 1932

Decisione n. 132/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 115/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 115/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 in data 25.11.2021, in relazione alla gara U.S. Pergolettese 1932 - Trento del 21.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico pubblicata con C.U. n. 48 del 23.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 dicembre 2021, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Pergolettese 1932 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla società  dal Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico (cfr. Com. Uff. n. 48 del 23.11.2021), in relazione alla gara U.S. Pergolettese 1932 Trento del 21.11.2021. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla U.S. Pergolettese 1932 la sanzione dell’ammenda di € 250,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “- rilevato che la soc Pergolettese, al 31° del secondo tempo, ha effettuato una sostituzione; - rilevato che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano state sostituzioni in tre momenti di gara; - visto l’art 11 del regolamento del campionato (Comunicato Ufficiale n° 17 del 17/09/2021) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art 8 del C.G.S;  P.Q.M. si omologa la gara con il risultato di 1-2 conseguito sul campo e si commina alla Società Pergolettese l’ammenda di € 250”  

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta, ritenendola ingiusta perché la società medesima avrebbe provveduto ad operare le sostituzioni “in ottemperanza all’art 11 del regolamento sportivo del Campionato Nazionale Under 15 Serie C 2021/22”

Secondo la tesi della reclamante, infatti, il direttore di gara avrebbe operato una confusone nel riportare nel referto di gara le sostituzioni effettuate dalle 2 società. In particolare, la sostituzione operata al 31° del secondo tempo - sostituzione che ha determinato la sanzione inflitta - sarebbe stata operata dalla soc A.C. Trento e non dalla reclamante, come sostenuto dal Direttore di Gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione.

Dalla documentazione prodotta dalla reclamante, infatti, emergono difformità tra il rapporto di gara esaminato dal Giudice Sportivo e quello consegnato al termine dell’incontro dal Direttore di Gara ai dirigenti delle due società.

In particolare, dall’esame comparato della pagina riguardante i “giuocatori ammoniti, espulsi e sostituiti” consegnata al Giudice Sportivo e quella messa a disposizione delle due società, trovano effettivo riscontro le censure mosse dalla reclamante alla decisione del Giudice Sportivo.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 deve essere accolto e la sanzione irrogata annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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