DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 399 del 21.12.2021 – Delibera – GARA DEL 05/12/2021: ASD VIS GUBBIO C5 – ASD ATLANTE GROSSETO

GARA DEL 05/12/2021: ASD VIS GUBBIO C5 – ASD ATLANTE GROSSETO

Reclamo proposto dalla Società: ASD ATLANTE GROSSETO

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATLANTE GROSSETO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Giombini Alessandro (nato il 06/12/2005) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Umbria risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF il giorno dell’incontro e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°313 del 07/12/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. VIS GUBBIO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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