DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 401 del 21.12.2021 – Delibera – GARA DEL 05/12/2021: ASD CATANZARO FUTSAL – CORMAR FUTSAL POLISTENA

 

GARA DEL 05/12/2021: ASD CATANZARO FUTSAL - CORMAR FUTSAL POLISTENA

Reclamo proposto dalla Società: ASD CATANZARO FUTSAL

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CATANZARO FUTSAL avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Lamanna Giuseppe (nato il 08/04/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF il giorno dell’incontro e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°313 del 07/12/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : CORMAR FUTSAL POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it