DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 21.12.2021 – Delibera – GARA DEL 05/12/2021: FUTSAL VILLORBA A R.L. – CANOTTIERI BELLUNO GIESSE

GARA DEL 05/12/2021: FUTSAL VILLORBA A R.L. - CANOTTIERI BELLUNO GIESSE

Reclamo proposto dalla Società: FUTSAL VILLORBA A R.L.

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società FUTSAL VILLORBA A R.L. avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i calciatori Bonavera Lorenzo (nato il 03/01/2006), Calderini Marco (nato il 14/08/2006) e Giacon Giacomo (nato il 12/07/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisti dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Veneto risulta che i calciatori Bonavera Lorenzo e Calderini Marco, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non erano in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF il giorno dell’incontro e pertanto vi hanno preso parte entrambi in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°313 del 07/12/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: CANOTTIERI BELLUNO GIESSE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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