DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 404 del 21.12.2021 – Delibera – GARA DEL 14/11/2021: SAMMICHELE 1992 – CASTELLANA CALCIO A5
GARA DEL 14/11/2021: SAMMICHELE 1992 – CASTELLANA CALCIO A5
Reclamo proposto dalla Società: Castellana Calcio a Cinque
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società CASTELLANA CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Micucci Angelo (nato il 08/07/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Puglia risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 204 del 16/11/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: SAMMICHELE 1992 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.