DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 429 del 24.12.2021 – Delibera – GARA DEL 18/12/2021: ASD FUTSAL TERNANA – ATLANTE GROSSETO ASD
GARA DEL 18/12/2021: ASD FUTSAL TERNANA – ATLANTE GROSSETO ASD
Reclamo proposto dalla Società: ATLANTE GROSSETO ASD
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLANTE GROSSETO ASD avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società Atlante Grosseto ASD. A sua scusante la suddetta società rappresenta che l'assenza è stata causata dall’accertata positività di due propri calciatori al tampone Covid-19 il giorno antecedente la disputa dell’incontro e dallo stato di isolamento a carico dei predetti calciatori disposto in data 17/12/2021 dalla ASL competente territorialmente, cui faceva seguito nella medesima giornata la comunicazione sempre da parte della Asl competente di procedere immediatamente ad un autoisolamento evitando contatti con altre persone anche nei confronti di altri tre giocatori del gruppo squadra che erano stati a contatto diretto con i due positivi. La Società Atlante Grosseto, dunque, appurata la positività di due calciatori e la quarantena disposta a carico di altri tre calciatori, decideva di non portare i propri atleti in trasferta sia perché era stato raggiunto il numero minimo di calciatori (cinque) che ai sensi delle disposizioni emergenza Covid-19 di cui al C.U. n.37/2021 prevede la possibilità di rinvio della gara, sia per non esporre al pericolo di contagio altre persone. La ricorrente allegava al ricorso i documenti che certificavano la positività al test Covid dei calciatori e le comunicazioni di obbligo di isolamento e quarantena rilasciati dall’Autorità sanitaria competente riguardante i cinque giocatori che avrebbero dovuto prendere parte all’incontro. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore così come descritta dalle norme federali, ricorrendo una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla società Atlante Grosseto ASD, come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla Società ricorrente.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 398 del 21/12/2021 si decide: - di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza al fine della ripetizione della gara medesima. - la tassa di reclamo è restituita.