DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 430 del 24.12.2021 – Delibera – GARA DEL 19/12/2021: META CATANIA – ASD MERIENSE

GARA DEL 19/12/2021: META CATANIA – ASD MERIENSE

Reclamo proposto dalla Società: ASD Meriense

Il Giudice sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società A.S.D. MERIENSE entro il tempo regolamentare di attesa. visto il ricorso con cui la società MERIENSE ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di raggiungere in tempo utile il campo di gioco. rilevato che al ricorso non risulta allegata l'attestazione del versamento del relativo contributo d'accesso alla giustizia sportiva od in via sussidiaria l'autorizzazione a trattenerlo sul conto che la società intrattiene con la Divisione Calcio a Cinque. tenuto conto che ai sensi degli art. 48 del C.G.S. l'inosservanza della suddetta disposizione rende il gravame irricevibile,

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N°396 del 21/12/2021 decide: a) di dichiarare irricevibile il ricorso; b) di considerare la società A.S.D. MERIENSE rinunciataria e per l’effetto di comminare alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 1.000,00 quale prima rinuncia. Di corrispondere alla Società META CATANIA Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.

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