DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 03.11.2021 -Campionato Serie D – Delibera – REAL FORTE QUERCETA SRL – FANFULLA

REAL FORTE QUERCETA SRL - FANFULLA

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S.D. REAL FORTE QUERCETA SRL e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione ai danni del proprio calciatore n. 9, FRANCESCO DI PAOLA, nonostante il medesimo non risultasse "già ammonito e non sussistendo dunque il presupposto del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione"; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, atteso che il provvedimento di espulsione nei confronti del calciatore FRANCESCO DI PAOLA, n.9 della U.S.D. REAL FORTE QUERCETA SRL risulta comminato poiché il medesimo "colpiva con i tacchetti un avversario tra polpaccio e caviglia, tentando di colpire il pallone". - rilevato come ad analoga conclusione porta l'analisi del modulo CAN-D, in cui il calciatore FRANCESCO DI PAOLA figura unicamente tra gli espulsi, a fronte di un provvedimento che il direttore di gara ha, evidentemente, qualificato sin da principio come d'espulsione diretta, al fine di sanzionare l'intervento falloso commesso dal DI PAOLA nei confronti di un calciatore avversario, in azione di gioco; - considerato, inoltre, che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-1; 3) di addebitare il contributo sul conto della U.S.D. REAL FORTE QUERCETA SRL.

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