C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 09/05/2019 – Delibera – APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARREA / S. PELINO, DISPUTATA IL 14.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).

APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARREA / S. PELINO, DISPUTATA IL 14.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società S. Pelino ha impugnato e chiesto l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. perché a fine gara, persona non in distinta ma riconducibile alla società, metteva in atto il gesto gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, colpendolo sul viso con uno sputo.

          Ha dedotto l’appellante di non avere avuto tifosi al proprio seguito, onde il responsabile del gesto non poteva in alcun modo essere collegato alla società S. Pelino, non senza considerare che l’episodio si era potuto verificare per responsabilità della società di casa, che aveva lasciato aperti i cancelli dell’impianto permettendo l’accesso sul terreno di gioco a persone non identificate.

          L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti e, in particolare, la riconducibilità dell’autore del gesto alla società ospite, in quanto i tifosi di casa non avrebbero avuto alcun motivo per protestare in virtù della vittoria della propria squadra; riconducibilità al S. Pelino, peraltro, palesata all’arbitro dal capitano della squadra ospite, il quale ne indicava anche le generalità.

          Osserva la Corte che, sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sanzione impugnata non può che essere integralmente confermata in quanto congrua essendo certa la riferibilità del gesto a un tifoso o, comunque, un appartenente alla società appellante in virtù di quanto precisato nel supplemento di rapporto arbitrale.

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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