C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 23/05/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONI FINO AL 8/7/19 ALL’ALLENATORE DI SANTO SIMONE E FINO AL 8/6/19 AL DIRIGENTE PERSOGLIO GIACOMO ) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BUONO CALCIO / AQUILOTTI SAN SALVO, DISPUTATA IL 5.5.19 PER IL CAMPIONATO DI ALLIEVI PROV.LI (C.U. n° 41 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONI FINO AL 8/7/19 ALL’ALLENATORE DI SANTO SIMONE E FINO AL 8/6/19 AL DIRIGENTE PERSOGLIO GIACOMO ) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BUONO CALCIO / AQUILOTTI SAN SALVO, DISPUTATA IL 5.5.19 PER IL CAMPIONATO DI ALLIEVI PROV.LI (C.U. n° 41 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).

 

          Con reclamo proposto a mezzo servizio postale in data 10/5/19, ma pervenuto al Comitato Regionale FIGC in data 16/5/19, la società Aquilotti San Salvo ha impugnato il provvedimento del G.S. di cui in epigrafe chiedendone l’integrale annullamento ed insistendo per la ripetizione della gara e per la riduzione delle inibizioni.

          Ha dedotto la reclamante la erroneità delle decisioni adottate dal G.S. per non avere interpretato il direttore di gara il regolamento.

          Osserva la Corte che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per non essere pervenuto nei termini previsti dal C.U. n° 15/A della FIGC del 4/12/2018 in materia di abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate dei campionati.

          Al riguardo, infatti, il reclamo doveva pervenire al Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo e, quindi, entro le ore 12,00 del 11.5.19.

Le decisioni del G.S. vanno, pertanto, confermate.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DICHIARA

 

inammissibile il reclamo e, per l’effetto, conferma il provvedimento impugnato, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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