C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON REGOLARMENTE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., QUALE RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. CARRACINO ETTORE, NONCHÉ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, NELL’INTERESSE DELLA QUALE IL SIG. ANZIVINO DONATO HA SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, E COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON REGOLARMENTE TESSERATO;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., QUALE RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. CARRACINO ETTORE, NONCHÉ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, NELL’INTERESSE DELLA QUALE IL SIG. ANZIVINO DONATO HA SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, E COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
Con nota del 21.9.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 3.10.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 26.11.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché Carracino Ettore, in proprio e quale legale rappresentante della società A.S.D. Casolana, con l’assistenza del suo legale.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione per il sig Carracino Ettore e ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Casolana.
Veniva poi data la parola al sig. Carracino Ettore e al difensore dello stesso e della società Casolana, i quali, dopo avere esposto le proprie ragioni concludevano per l’applicazione della sanzione minima in considerazione del fatto che l’Anzivino era stato regolarmente tesserato per la stagione precedente e riconfermato per quella in corso e che il ritardo nella trasmissione della richiesta di tesseramento era stato conseguenza di una dimenticanza di un dirigente.
Osserva il Tribunale, che le responsabilità del sig. Carracino Ettore risulta di fatto, pacificamente ammessa, tenuto conto che sin dalla memoria difensiva in fase di indagini si parla: “ …. Di una mera dimenticanza del sig. Melchiorre …. “, segretario della società deferita, con la conseguenza che la colpa del dirigente non possa che riversarsi sulla società per la quale svolgeva tale funzione nonché sul suo legale rappresentante p.t. in forza del principio della responsabilità oggettiva.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle particolari giustificazioni rappresentate dai soggetti deferiti, ritiene il Tribunale che agli stessi debbano essere irrogate le ridotte sanzioni come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Carracino Ettore la sanzione dell’inibizione di mesi due e alla società A.S.D. Casolana quella dell’ammenda di € 200,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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