C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. D’ORAZIO VALERIANO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BUCCHIANICO, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: PALOMBARO – BUCCHIANICO DEL 3.12.2017; BUCCHIANICO – CASTIGLIONE VAL FINO DEL 10.12.2017; BUCCHIANICO – PASSO CORDONE DEL 17.12.2017; BUCCHIANICO – SPORTLAND CELANO DEL 21.12.2017; BUCCHIANICO – FOSSACESIA DEL 7.1.2018; PIAZZANO ATESSA – BUCCHIANICO DEL 14.1.2018; ORTONA – BUCCHIANICO DEL 21.1.2018; BUCCHIANICO – SULMONA DEL 28.1.2018; FATER ANGELINI – BUCCHIANICO DEL 4.2.2018; BUCCHIANICO – CASOLANA DELL’11.2.2018 E TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI D’ORAZIO VALERIANO E ORLANDI CLAUDIO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. D’ORAZIO VALERIANO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BUCCHIANICO, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: PALOMBARO – BUCCHIANICO DEL 3.12.2017; BUCCHIANICO – CASTIGLIONE VAL FINO DEL 10.12.2017; BUCCHIANICO – PASSO CORDONE DEL 17.12.2017; BUCCHIANICO – SPORTLAND CELANO DEL 21.12.2017; BUCCHIANICO – FOSSACESIA DEL 7.1.2018; PIAZZANO ATESSA – BUCCHIANICO DEL 14.1.2018; ORTONA – BUCCHIANICO DEL 21.1.2018; BUCCHIANICO – SULMONA DEL 28.1.2018; FATER ANGELINI – BUCCHIANICO DEL 4.2.2018; BUCCHIANICO – CASOLANA  DELL’11.2.2018 E TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI D’ORAZIO VALERIANO E ORLANDI CLAUDIO.

 

          Con nota del 15.10.18, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

          Con raccomandate aa.rr. del 8.11.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.12.18, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Orlandi Claudio, in proprio e quale presidente della società Bucchianico.

          Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

          Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione per il sig. Orlandi Claudio e ammenda di € 600,00 per la società.

          Veniva poi data la parola allo stesso Orlandi, il quale, dopo avere esposto le proprie ragioni, concludeva per l’applicazione della sanzione minima in considerazione del fatto che la sede della società e l’impianto sportivo del Bucchianico calcio, nel periodo in contestazione (ed anche oggi), versano in una situazione di precarietà in conseguenza dei lavori che il Comune sta effettuando per la ristrutturazione e messa a norma degli impianti e con l’ulteriore conseguenza che, ogni adempimento, ivi compreso quello del tesseramento del tecnico, già in atto dal 2010, non è stato effettuato nei termini.

          Osserva il Tribunale, che la responsabilità dei soggetti deferiti è stata pacificamente ammessa anche se giustificata dalla situazione di precarietà esposta.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle particolari giustificazioni rappresentate dai soggetti deferiti, soprattutto con riferimento al regolare tesseramento per circa otto anni del tecnico D’Orazio, ritiene il Tribunale che agli stessi debbano essere irrogate le ridotte sanzioni come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Orlandi Claudio la sanzione dell’inibizione di mesi due e alla società A.S.D. Bucchianico Calcio quella dell’ammenda di € 200,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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