C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. ORAZIO RUSCIOLI L’ESPLETAMENTO DEL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO, MILITANTE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE TOSSICIA – NOTARESCO DEL 14.1.2018; NOTARESCO – MUTIGNANO DEL 21.1.2018; FONTANELLE – NOTARESCO DEL 28.1.2018 E NOTARESCO – NUOVA SANTEGIDIESE DEL 4.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 .

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. ORAZIO RUSCIOLI L’ESPLETAMENTO DEL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO, MILITANTE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE TOSSICIA – NOTARESCO DEL 14.1.2018; NOTARESCO – MUTIGNANO DEL 21.1.2018; FONTANELLE – NOTARESCO DEL 28.1.2018 E NOTARESCO – NUOVA SANTEGIDIESE DEL 4.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER TALE SOCIETÀ;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 .

 

          Con nota del 10.12.18, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

          Con raccomandata a.r. del 20.12.18, regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata al solo Orgoretti Dino, già Presidente della A.S.D. Notaresco Calcio 1924 , la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.2.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. Non veniva, per contro, proceduto nei confronti della società Notaresco Calcio 1924, risultando la stessa inattiva come da C.U. n° 7 del 2.8.18 C.R.A. F.I.G.C.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione della squalifica per mesi nove all’Orgoretti e l’ammenda di € 900,00 alla società. Nessuno compariva per il soggetto deferito.

          Osserva il Tribunale che le responsabilità del sig. Orgoretti Dino, nella qualità indicata, risulta chiaramente dagli atti del procedimento, mentre appare sintomatica di tale responsabilità l’assenza dello stesso dal procedimento ed il fatto che egli non abbia fatto pervenire deduzioni difensive a discolpa delle contestazioni mossegli.

          Ritiene, pertanto, il Tribunale che debba essere affermata la responsabilità dell’Orgoretti ed applicata allo stesso la sanzione dell’inibizione di mesi nove, ove lo stesso abbia, in futuro, ad assumere cariche in seno alla F.I.G.C.

P.Q.M.

 

          Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Orgoretti Dino la sanzione dell’inibizione di mesi nove, da scontare nel caso in cui lo stesso assuma, in futuro, cariche in seno alla F.I.G.C.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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