C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVIAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018, PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “ PRIMI CALCI”, AVESSERO A PARTECIPARE, IN VIOLAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO, ANCHE LE ULTERIORI E NON AUTORIZZATE CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DEL SIG. MALAFRONTE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, PER AVERE,, QUALE SOGGETTO AFFIDATARIO E RESPONSABILE PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” DISPUTATO NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO (TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO E VASTO) E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018 PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “PRIMI CALCI”, ESTESO (RECTIUS: CONSENTITO) LA PARTECIPAZIONE A TALE TORNEO, IN VIOLAZIONE DELL’AUTORIZZATO REGOLAMENTO, ANCHE ALLE ULTERIORI CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA QUALE SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE AI PROPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVIAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018, PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “ PRIMI CALCI”, AVESSERO A PARTECIPARE, IN VIOLAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO, ANCHE LE ULTERIORI E NON AUTORIZZATE CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”;

- DEL SIG. MALAFRONTE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, PER AVERE,, QUALE SOGGETTO AFFIDATARIO E RESPONSABILE PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” DISPUTATO NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO (TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO E VASTO) E IL CUI SVOLGIMENTO  ERA STATO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018 PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “PRIMI CALCI”, ESTESO (RECTIUS: CONSENTITO) LA PARTECIPAZIONE A TALE TORNEO, IN VIOLAZIONE DELL’AUTORIZZATO REGOLAMENTO, ANCHE ALLE ULTERIORI CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA QUALE SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE AI PROPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ;

          Con nota del 17.1.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 29.1.19, regolarmente notificate a mezzo posta, veniva loro contestata la detta violazione e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.2.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione della inibizione per mesi sei al sig. Cilli Nicola, l’inibizione per mesi nove al sig. Malafronte Giuseppe e l’ammenda di € 900,00 alla società. Nessuno compariva per i soggetti deferiti.

          Osserva il Tribunale che le contestate responsabilità risultano chiaramente dagli atti, mentre l’assenza dei soggetti deferiti dal procedimento e la mancata produzione di memorie difensive sono sintomatiche della mancanza di argomentazioni a sostegno della estraneità ai fatti contestati.

          Quanto alle sanzioni, in considerazione della non particolare gravità dei fatti addebitati e della categoria di appartenenza della società, ritiene il Tribunale di dover applicare sanzioni inferiori a quelle richieste dalla procura Federale.

P.Q.M.

          Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Cilli Nicola la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; al sig. Malafronte Giuseppe la sanzione dell’inibizione per mesi sei e alla società A.S.D. Sporting San Salvo la sanzione dell’ammenda di € 400,00.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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