C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO, CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. RECCHIUTI LEONARDO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO ED UTILIZZANDO A TAL FINE QUALE “PRESTANOME” LA FIGURA DI ALLENATORE SVOLTA DAL SIG. RECCHIUTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 (MATRICOLA 33310), ORA DENOMINATA PER FUSIONE CON ALTRA SOCIETÀ A.S.D. NERETO CALCIO 1914 (949176) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE SIG.RA GUARNIERI MONICA, NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA;
DEFERIMENTO:
DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO, CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. RECCHIUTI LEONARDO QUALE ALLENATORE TESSERATO;
- DEL SIG. FACIBENI PAOLO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO ED UTILIZZANDO A TAL FINE QUALE “PRESTANOME” LA FIGURA DI ALLENATORE SVOLTA DAL SIG. RECCHIUTI;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 (MATRICOLA 33310), ORA DENOMINATA PER FUSIONE CON ALTRA SOCIETÀ A.S.D. NERETO CALCIO 1914 (949176) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE SIG.RA GUARNIERI MONICA, NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA;
Con nota del 13.02.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 20.02.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.04.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore di tutti i soggetti deferiti giusta procura speciale che veniva depositata agli atti. Lo stesso difensore chiedeva di essere ammesso a patteggiare le sanzioni.
Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di mesi quattro di inibizione per Facibeni Paolo e Guarnieri Monica e di € 400,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.
Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei sigg.ri Facibeni Paolo e Guarnieri Monica l’inibizione di mesi quattro e all’A.S.D. Nereto Calcio 1914 € 400,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi quattro di inibizione ai sigg.ri Facibeni Paolo e Guarnieri Monica e l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Nereto Calcio 1914.
Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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