C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON LA QUALIFICA DI “MASSAGGIATORE”, RIVOLTO DAVANTI ALLA ZONA DEGLI SPOGLIATOI FRASI GRAVEMENTE OLTRAGGIOSE E OFFENSIVE DELLA DIGNITÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RENATO BUDA, IL QUALE, NELLA QUALITÀ DI OSSERVATORE ARBITRALE ERA IN ATTESA DI POTER ACCEDERE ALLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL DI SANGRO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON LA QUALIFICA DI “MASSAGGIATORE”, RIVOLTO DAVANTI ALLA ZONA DEGLI SPOGLIATOI FRASI GRAVEMENTE OLTRAGGIOSE E OFFENSIVE DELLA DIGNITÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RENATO BUDA, IL QUALE, NELLA QUALITÀ DI OSSERVATORE ARBITRALE ERA IN ATTESA DI POTER ACCEDERE ALLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL DI SANGRO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO.

 

          Con nota del 25.3.19, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate aa.rr. del 9.4.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.5.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Con nota del 27.5.2019 il sig. Nicola Travaglini, comunicando la sua impossibilità a comparire, faceva pervenire le scuse per il comportamento non consono tenuto nell’occasione.

          Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

          Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione per il sig. Travaglini Nicola e ammenda di € 2.500,00 per la società.

          Osserva il Tribunale che la responsabilità del Travaglini è stata praticamente ammessa dallo stesso, che, peraltro, ha porto le scuse riconoscendo inadeguato il comportamento tenuto nell’occasione. Ritiene, pertanto, il Tribunale che la sanzione da applicare allo stesso possa essere contenuta nella inibizione per mesi due. Per quanto concerne, invece, la società Val di Sangro, da ritenersi oggettivamente responsabile a norma dell’art. 4 comma 2 C.G.S., ritiene lo stesso Tribunale congrua la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Travaglini Nicola la sanzione dell’inibizione di mesi due ed alla società A.S.D. Val di Sangro la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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