C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL’ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018), PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, VIOLATO L’OBBLIGO DI AFFIDARE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. PIAZZANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D., A UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, FORMALMENTE TESSERATO PER LA SOICETÀ, E PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE TALE RUOLO VENISSE DI FATTO ESERCITATO DAPPRIMA DAL SIG. FRANCESCO PIERRI E POI DAL SIG. MICHELE BALDINI, – SOGGETTI RISPETTIVAMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ QUALI CALCIATORI DILETTANTI – E CHE I PREDETTI FIGURASSERO, IN VESTE DI ALLENATORE, NELLE DISTINTE DI GARA DEL CAMPIONATO IN ATTI; – DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL'ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL'ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018), PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, VIOLATO L'OBBLIGO DI AFFIDARE, AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. PIAZZANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D., A UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, FORMALMENTE TESSERATO PER LA SOICETÀ, E PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE TALE RUOLO VENISSE DI FATTO ESERCITATO DAPPRIMA DAL SIG. FRANCESCO PIERRI E POI DAL SIG. MICHELE BALDINI, - SOGGETTI RISPETTIVAMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ QUALI CALCIATORI DILETTANTI – E CHE I PREDETTI FIGURASSERO, IN VESTE DI ALLENATORE, NELLE DISTINTE DI GARA DEL CAMPIONATO IN ATTI;

- DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;

 

 

          Con nota del 18.4.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 14.5.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 17.6.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il presidente della Società Piazzano, assistito dal suo difensore, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione.

Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di mesi quattro di inibizione per Giangiordano Camillo e di € 400,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.

Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti del sig. Giangiordano Camillo l’inibizione di mesi quattro e all’A.S.D. Piazzano € 400,00 di ammenda.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi quattro di inibizione al sig. Giangiordano Camillo e l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Piazzano.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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