C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 VIRTUS PRATOLA CALCIO – SAN BENEDETTO VENERE

Gara del 2/12/2018 VIRTUS PRATOLA CALCIO - SAN BENEDETTO VENERE

Il Giudice Sportivo

- La Soc. ASD San Benedetto Venere ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 2, deducendo la posizione irregolare di quattro calciatori della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, i sig.ri Passalacqua Lorenzo, Giancola Concezio, Di Bacco Venanzio e Pagliaroli Davide, i quali, alla data dell'incontro, non risulterebbero regolarmente tesserati.

- Preso atto che la Società esponente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art.33, comma 5 C.G.S.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Infatti, dall’esame della documentazione in possesso del C.R.A. è emerso che i giocatori Passalacqua Lorenzo, nato il 12.06.1998, Giancola Concezio, nato il 8.12.1984, Di Bacco Venanzio, nato il 28.11.1984 e Pagliaroli Davide, nato il 15.09.1995, sono stati regolarmente tesserati (con liste di trasferimento) per la ASD Virtus Pratola Calcio con decorrenza 1.12.2018, giorno precedente a quello della disputa della gara.

- Verificato, pertanto, che gli stessi giocatori potevano prendere parte all'incontro in oggetto, ai sensi dell'art. 39, comma 5, delle N.O.I.F., a mente del quale "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente,....omissis.....,fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento". Accertato, quindi, che nel caso in esame non c'è stata violazione delle vigenti disposizioni federali, dovendosi dichiarare la regolarità dello svolgimento della gara.

- Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 29, comma 3), e 33 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 6.12.2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,

DELIBERA

1) di respingere il reclamo della A.S.D. San Benedetto Venere perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Virtus Pratola Calcio / San Benedetto Venere 2 a 2.

 

 

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