C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 1/12/2018 GIULIANOVA ANNUNZIATA – FAVALE 1980 Il Giudice Sportivo
Gara del 1/12/2018 GIULIANOVA ANNUNZIATA - FAVALE 1980
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo presentato nei termini dalla ASD Giulianova Annunziata avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 0 a 1, per la posizione irregolare di due calciatori della ASD Favale 1980.
-Deduce, in particolare, la società ricorrente che i calciatori della soc. Favale 1980 sig.ri Roccetti Paolo e Galli Matteo non potevano essere impiegati perché, alla data dell'incontro, non risulterebbero regolarmente tesserati ai sensi dell'art. 104 delle N.O.I.F. ("trasferimenti e cessioni suppletive"), con specifico riguardo al comma 2 a mente del quale "Gli effetti del trasferimento e della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega competente rende esecutivo l'accordo".
- Preso atto che la società esponente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33 comma 5, C.G.S.
- Vista la memoria difensiva presentata dalla Soc. Favale 1980, con la quale la stessa rileva che l'art. 104, comma 2, delle N.O.I.F., richiamato dalla ricorrente, non sarebbe applicabile al caso di specie e,pertanto, chiede che il reclamo venga rigettato perché inammissibile ed infondata.
- Considerato che, in effetti, al caso in esame non risulta applicabile la disciplina dell'art. 104 delle N.O.I.F., bensì quella dell'art. 39,comma 5, delle medesime Norme, il quale dispone che "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente,....omissis..., fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento".
- Tenuto conto che ai fini dell'ammissibilità dei reclami in ordine allo svolgimento delle gare, proposti ai sensi dell'art. 33 del C.G.S., non è necessaria l'indicazione delle norme violate essendo sufficiente che il ricorrente illustri argomenti dal cui insieme sia consentito desumere quali norme o principi di diritto siano stati disattesi.
Pertanto, l'errata identificazione, da parte della Società ricorrente,delle norme che si ritengono violate non può essere qualificato quale vizio del reclamo, produttivo di effetti negativi sull'esito dello stesso.
-Esaminata la documentazione in possesso del C.R.A. dalla quale è emerso che il tesseramento (Lista di Trasferimento) dei giocatori Roccetti Paolo, nato il 28.11.1999, e Galli Matteo, nato il 10.09.1993, è stato effettuato in data 1.12.2018, giorno della disputa della gara, e che, quindi, gli stessi non potevano prendere parte all'incontro in oggetto ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
-Riscontrati gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore Galli Matteo ha effettivamente preso parte all'incontro, mentre il calciatore Roccetti Paolo è rimasto seduto in panchina per tutto il corso della gara.
- Accertata, quindi, la violazione della disposizione dell'art. 39, comma 5, delle N.O.I.F., per la posizione irregolare del giocatore Galli Matteo, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 17 del C.G.S..
- Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 29, comma 3), e 33 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 6.12.2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;
Delibera
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Favale 1980 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della ASD Giulianova Annunziata;
2) di inibire il sig. Cornacchia Alessandro, dirigente accompagnatore della A.S.D Favale 1980, sino al 19.12.2018;
3) di accreditare la tassa di reclamo.