C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 10/01/2019 – Delibera – Gara del 23/12/2018 ALBA ADRIATICA – PENNE 1920

Gara del 23/12/2018 ALBA ADRIATICA - PENNE 1920

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo presentato entro i termini dalla A.S.D. Penne 1920, con il quale la stessa Società chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 0, deducendo che la A.S.D. Alba Adriatica avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D..

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Tenuto conto che: con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018 è fatto obbligo alle Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno tre calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: - uno nato dal 1º gennaio 1998 in poi; - uno nato dal 1º gennaio 1999 in poi; - uno nato dal 1º gennaio 2000 in poi; -l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 , comma 5 , del Codice di Giustizia Sportiva.

- Constatato che quanto denunciato dalla Soc. Penne 1920 risponde al vero, così come emerge dal rapporto arbitrale nel quale si riferisce che:

 -la Società Alba Adriatica nel corso del secondo tempo al minuto 29' sostituiva il calciatore GIORNO Alessandro, nato il 14.08.2000, con il calciatore PASSAMONTI Kevin, nato il 12.09.1999, e, dopo la ripresa del gioco, al minuto 31' sostituiva il calciatore DI NICOLA Davide, nato il 17.11.1996, con il calciatore SCHIAVONI Stefano, nato il 24.07.2001;

-a seguito di tali sostituzioni la stessa Società, dal minuto 29' al minuto 31' del secondo tempo, rimaneva priva di un calciatore nato dal 1' gennaio 2000 in poi.

- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito al mancato impiego dei giocatori durante il tempo effettivo di gioco, anche se per un periodo limitato.

- Accertato che nella gara in esame la Società Alba Adriatica ometteva di impiegare temporaneamente un calciatore della fascia di età "dal 1'gennaio 2000 in poi", con conseguente violazione della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018.

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 3.01.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 33 del C.G.S.;

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla Soc. Alba Adriatica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: Alba Adriatica / Penne 1920 0 a 3;

2) di accreditare la tassa di reclamo.

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