C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 31/01/2019 – Delibera – Gara del 20/ 1/2019 BARREA – REAL CARSOLI

Gara del 20/ 1/2019 BARREA - REAL CARSOLI

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della A.S.D. Real Carsoli, presentato tempestivamente, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 2 a 1, in quanto la A.S.D. Barrea avrebbe effettuato una sostituzione non consentita dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Riferisce, in particolare, la Società reclamante che "nel corso del secondo tempo il Sig. CERA Luca portiere dell'ASD Barrea veniva espulso per proteste dal direttore di gara, il suo posto veniva preso proprio dal Sig. IANNUCCI Antonio che avendo iniziato la gara come assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al giuoco come calciatore".

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Esaminati il rapporto arbitrale e il successivo supplemento, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, dai quali è emerso che effettivamente la Società Barrea al minuto 54º del secondo tempo ha provveduto ad effettuare una sostituzione facendo subentrare il calciatore IANNUCCI Antonio, secondo portiere sino a quel momento impiegato nel ruolo di assistente di parte, per prendere il posto del portiere titolare in precedenza espulso (Sig. CERA Luca).

- Accertato, per quanto sopra, che il ricorso è fondato poiché la Società Barrea ha disatteso la regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio (Decisioni Ufficiali FIGC), in base alla quale "Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore".

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 24.01.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Barrea la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. Real Carsoli;

2) di accreditare la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it