C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02/2019 – Delibera – Gara del 24/ 2/2019 LETTESE – SAN MARCO

Gara del 24/ 2/2019 LETTESE - SAN MARCO

Il Giudice Sportivo

 - Esaminato il referto della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 3, nel quale l'arbitro riferisce che al minuto 47 del secondo tempo ha erroneamente espulso per doppia ammonizione il calciatore n. 2 della Soc. Lettese sig. FERRANTE Antonio, il quale non era stato in precedenza ammonito (l'arbitro precisa che nel corso del primo tempo ha comminato una ammonizione a carico del calciatore n. 2 della Soc. San Marco sig. D'ANGELO Andrea).

- Accertato, quindi, che nella circostanza l'arbitro è incorso in un "errore tecnico" consistente nell'aver espulso un calciatore a seguito di una doppia ammonizione mai avvenuta.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'errore tecnico dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame non può porsi in dubbio che l'errore nel quale è incorso l'arbitro abbia influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara, in ossequio al principio di "effettività", tenuto conto che dagli atti ufficiali di gara è emerso che la Società Lettese sia stata indubbiamente svantaggiata dalla inferiorità numerica, pur proseguita per un tempo limitato (dal 47' al 50' del secondo tempo), avendo in tale frangente subito una rete decisiva per il risultato finale (al 49' del secondo tempo).

- Per questi motivi la gara non ha avuto un regolare svolgimento e, pertanto, se ne deve disporre la ripetizione ai sensi degli artt. 17, comma 4, lett. c), e 29, comma 3,del C.G.S..

- Preso atto degli altri provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro, come riportati negli atti ufficiali di gara.

DELIBERA

 a) di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro;

 b) di comminare le seguenti sanzioni disciplinari in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara:

- a carico di Dirigenti: Sig. DI PIETRANTONIO Sandro (Soc. Lettese) - Ammonizione con diffida: perché a fine gara assumeva comportamento antisportivo;

- a carico di Allenatori: Sig. GENTILE Andrea (Soc. Lettese) - inibizione a svolgere ogni attività fino al 6.03.2019;

- a carico di calciatori espulsi dal campo: Sig. ROSSONI Giovanni (Soc. San Marco) - squalifica per due gare effettive;

 c) di non applicare al calciatore FERRANTE Antonio (Soc. Lettese) la sanzione della squalifica ai sensi dell'art. 19, comma 10, del C.G.S.;

d) di demandare i successivi adempimenti alla Segreteria del Comitato Regionale.

 

 

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