C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 18/ 2/2019 NERETO CALCIO 1914 – PUCETTA

Gara del 18/ 2/2019 NERETO CALCIO 1914 - PUCETTA

Il Giudice Sportivo

 - visto che la Società Pucetta ha presentato tempestivo e rituale reclamo chiedendo che venga disposta la ripetizione della gara indicata in oggetto a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, il quale ha disposto che la gara non dovesse avere svolgimento a causa della mancata partecipazione della medesima Società, senza attendere il suo arrivo e senza considerare che il ritardo era da addebitare a situazione estranea alla volontà della stessa. In via subordinata chiede che venga accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di giungere per tempo sul campo di gara.

- Riferisce, infatti, la Società reclamante che a causa della chiusura ai mezzi pesanti dell'autostrada A24 nel tratto tra Assergi e S. Gabriele Colledara, il pullman che trasportava i propri giocatori era costretto a percorrere una strada più lunga e tortuosa, giungendo all'impianto sportivo alle ore 16:30, in ritardo rispetto all'orario prefissato per lo svolgimento della gara (ore 16:00).

- Precisa, altresì, di aver comunicato tempestivamente il ritardo sia ai dirigenti della squadra avversaria, sia "al competente comitato per segnalare la situazione ai competenti uffici AIA".

Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento.

- Osserva innanzitutto questo Giudice che nel caso di specie non si ravvedono gli estremi dell'errore tecnico dell'arbitro, ravvisabile, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento, dando luogo alla decisione di ripetere la gara allorquando lo stesso sia ammesso, esplicitamente od implicitamente, nel referto di gara.

Nella circostanza, infatti, l'ufficiale di gara ha correttamente applicato le norme in vigore - con particolare riferimento al C.U. del C.R. Abruzzo n. 8 del 9.08.2018 che per le gare del campionato Juniores d'Elite ha ridotto il tempo di attesa a 15 minuti - non spettando allo stesso effettuare accertamenti inerenti la sussistenza di fatti riconducibili alle fattispecie del "caso fortuito" o della "forza maggiore".

Per quanto concerne la valutazione di tali fatti, rimessa al Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F., non si ritiene che le circostanze rappresentate dalla Società reclamante possano essere considerate alla stregua di impedimenti imprevedibili ed imprevisti tenendo conto che il divieto di transito per i mezzi pesanti ed i pullman sul tratto autostradale in questione, come riscontrato da questo G.S., è stato correttamente comunicato da "Strada dei Parchi" S.p.A. sul proprio sito internet sin dal giorno 15.02.2019, fornendo altresì le indicazioni per un agevole percorso alternativo. Doveva essere premura della Società ospite organizzare il trasferimento in modo da giungere tempestivamente all'impianto sportivo, accertandosi sull'esistenza di eventuali impedimenti lungo il tragitto programmato.

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 46 del 21/2/2019, ai sensi degli articoli 17 e 29 C.G.S. e 53 comma 2) delle NOIF

DELIBERA

 1. di respingere il reclamo della ASD PUCETTA perché inammissibile e infondato;

2. di infliggere alla medesima Società la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Nereto Calcio 1914 / Pucetta 3 a 0 e di penalizzarla di un punto in classifica;

3. di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100,00 prevista per la prima rinuncia;

4. dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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