C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 21/03/2019 – Delibera – Gara del 17/ 3/2019 MONTESILVANO CALCIO A 5 – NORA CALCIO FEMMINILE

Gara del 17/ 3/2019 MONTESILVANO CALCIO A 5 - NORA CALCIO FEMMINILE

Il Giudice Sportivo

-  Visto il preannuncio e relativo reclamo della A.S.D. NORA, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 15/A del 4.12.2018, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara in oggetto, terminata sul risultato di 2 a 0 a favore della A.S.D. MONTESILVANO C5, a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro in occasione dell'espulsione di una propria giocatrice.

- Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento.

Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell' applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente; nel referto di gara;

2) L'errore pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività");

3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo sono sottratte al giudizio dell'Organo giudicante perché riguardano valutazioni squisitamente tecniche o disciplinari relative allo svolgimento della gara, o che comunque sono devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul presente C.U. n.50, ai sensi degli articoli 17, comma 4), 29, comma 3), e 33 C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della A.S.D. NORA perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo.

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