C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 28/03/2019 – Delibera – Gara del 17/ 3/2019 VARANO CALCIO – SILVI

Gara del 17/ 3/2019 VARANO CALCIO - SILVI

Il Giudice Sportivo

 - Con reclamo fatto pervenire entro i termini procedurali, la A.S.D. SILVI chiede dichiararsi l'irregolarità della gara in epigrafe, terminata sul risultato di 2 a 0 a favore della A.S.D. VARANO CALCIO.

- Deduce, in particolare, la Società reclamante che, in conseguenza di alcuni scontri avvenuti sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre, l'arbitro avrebbe decretato la sospensione definitiva della gara emettendo il triplice fischio, ma successivamente, a causa delle proteste e delle pressioni dei giocatori e dei dirigenti della squadra locale, sarebbe tornato indietro rispetto alla propria decisione facendo proseguire la gara.

- Chiede, quindi, applicarsi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. VARANO CALCIO, in quanto l'arbitro si sarebbe avvalso della facoltà di far proseguire la gara pro forma esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico in applicazione dell'art. 64 delle N.O.I.F., o, in subordine, disporsi la ripetizione dell'incontro, in quanto lo stesso direttore di gara. sarebbe incorso in un errore tecnico per la violazione della regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio ("L'arbitro non può cambiare una decisione, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora sia stata eseguita una ripresa di gioco o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia terminata").

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente o implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., nel quale l'arbitro riferisce di aver sospeso la gara soltanto temporaneamente e che "dopo 5 minuti, nel corso dei quali all'esterno del terreno di gioco la situazione si era sedata, ho richiamato l'attenzione dei calciatori con alcuni fischi e,convocato i capitani, abbiamo ripreso il gioco".

- Per le spiegate motivazioni, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, ai sensi degli articoli 17,comma 4), 29, comma 3), e 33 C.G.S.,

DELIBERA

1. di respingere il reclamo della A.S.D. SILVI perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Varano Calcio / Silvi 2 a 0.

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