C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 01/04/2019 – Delibera – Gara del 28/ 3/2019 ROSETANA CALCIO – S. GREGORIO
Gara del 28/ 3/2019 ROSETANA CALCIO - S. GREGORIO
Il Giudice Sportivo
- Visti il preannuncio e il reclamo della ASD San Gregorio, fatti pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 15/A del 4.12.2018, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, deducendo che la A.S.D. Rosetana Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono un limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, sollevando anche dubbi sulla reale identità di un giocatore della squadra avversaria.
- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte ;
Tenuto conto che con disposizione del C.U. L.N.D. n. 1 del 5.07.2018 è consentito alle Società partecipanti al Campionato Juniores d'Elite d iimpiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1999 in poi.
- In applicazione di tale disposizione, con il presente reclamo si chiede l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Rosetana Calcio in quanto la stessa "utilizzava nº 4 calciatori classe 1999 precisamente dalla distinta il Nº 6 Cuomo Francesco, il nº 8 Pavone Gianmaria, il Nº 11 Nallira Emanuel e il Nº 9 che sulla distinta viene scritto come DA SILVA SANTOS TAUAN VICTOR nato il 27/01/2001, invece, risulta essere DA SILVA CARDOSO FELIPE nato il 14/01/1999 matricola 1023958. Per tale riconoscimento è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri della locale stazione in presenza dell'arbitro".
-Esaminato il rapporto dell'arbitro, nel quale risulta che la Società Rosetana Calcio durante la gara ha impiegato tre "fuori quota", in particolare i calciatori Cuomo Francesco, nato il 27.06.1999, Pavone Gianmaria, nato il 5.03.1999, e Nallira Emanuel, nato il 15.12.1999, mentre nulla si riferisce in merito al presunto errato riconoscimento del calciatore Da Silva Santos Tauan Victor, nato il 27.01.2001, che risulta aver preso parte all'incontro.
- Verificato, altresì, che dagli atti ufficiali in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che i calciatori Da Silva Santos Tauan Victor e Da Silva Cardoso Felipe sono regolarmente tesserati con la società Rosetana Calcio.
- Considerato che le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto ufficiale della gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., e che la ASD San Gregorio non ha fornito ulteriori elementi di prova a supporto delle proprie dichiarazioni.
- Per questi motivi, il reclamo non può essere accolto e pertanto
Delibera
1) di respingere il reclamo della ASD San Gregorio, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
2) per l'effetto, di convalidare il risultato conseguito sul campo, ossia ASD Rosetana Calcio / ASD San Gregorio 2 a 1;
3) di trasmettere gli atti al Presidente del C.R. Abruzzo per eventuali ulteriori adempimenti.