C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 4/11/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARSICA EST AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ASCENZO EMANUELE PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS MARSICA EST / CURI, DISPUTATA IL 20.10.19 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI ( UNDER 15 ) , GIRONE “A” (C.U. n° 23 del 24.10.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARSICA EST AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ASCENZO EMANUELE PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS MARSICA EST / CURI, DISPUTATA IL 20.10.19 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI ( UNDER 15 ) , GIRONE “A” (C.U. n° 23 del 24.10.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. VIRTUS MARSICA EST ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica per cinque gare del calciatore Ascenzo Emanuele adottata dal G.S., con la seguente motivazione:

Per comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro”

Ha dedotto l’appellante l’infondatezza delle contestazioni che hanno dato origine alla sanzione impugnata, considerato che il calciatore Ascenzo apponeva semplicemente la mano sulla spalla dell’arbitro per attirare la sua attenzione al fine di ottenere i chiarimenti del caso.

Osserva la Corte che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato. La sanzione inflitta, peraltro, può essere lievemente ridotta sia in considerazione della non particolare gravità del caso sia per la giovane età del calciatore il quale per il futuro dovrà tenere un comportamento più conforme alle regole.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ascenzo Emanuele a quattro giornate. Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

 

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