C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERCHIARA 1990 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE EUSANIO ANTHONY IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIARA – POGGESE, DISPUTATA IL 3.11.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 19, DEL 7.11.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERCHIARA 1990 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE EUSANIO ANTHONY IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIARA – POGGESE, DISPUTATA IL 3.11.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 19, DEL 7.11.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cerchiara 1990 ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “per comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara che afferrava per la divisa per impedirgli di assumere provvedimento disciplinare”.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal calciatore, seppure censurabile, non aveva raggiunto livelli di gravità tale da giustificare un provvedimento così severo.
Osserva la Corte che l’appello deve essere rigettato, in quanto dal referto di gara, risultano chiaramente non solo gli insulti e le minacce nei confronti del direttore di gara ma anche le minacce, le spinte e le provocazioni nei confronti di alcuni calciatori avversari. Considerando, inoltre, che nell’occasione l’Eusanio rivestiva i gradi di capitano, questa Corte non può che confermare integralmente la sanzione inflitta dal primo giudice apparendo la stessa congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal tesserato.
Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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