C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 27/01/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI LONGOBARDA CERCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2020 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE MIONE ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI CELANO 1999 – AMATORI LONGOBARDA CERCHIO, DISPUTATA IL 21.12.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI – GIRONE “A” (C.U. n° 27, DEL 9.1.2020 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI LONGOBARDA CERCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2020 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE MIONE ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI CELANO 1999 – AMATORI LONGOBARDA CERCHIO, DISPUTATA IL 21.12.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI - GIRONE “A” (C.U. n° 27, DEL 9.1.2020 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

Con appello ritualmente proposto, la società Amatori Longobarda ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del dirigente Mione Antonio, per avere quest’ultimo rivolto frasi offensive ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara, continuando in tale atteggiamento anche dopo essere stato espulso dal terreno di gioco e cercando di avere un contatto fisico con lo stesso, impedendo di riprendere il gioco per diverso tempo.

          Ha dedotto l’appellante che il Mione avrebbe tenuto, nell’occasione, un atteggiamento irruento ma non offensivo, né minaccioso nei confronti dell’arbitro e tanto meno vi sarebbe stato un tentativo di aggressione nei suoi confronti, trattandosi, invece, di una reazione istintiva avverso il suo provvedimento di espulsione ritenuto ingiustificato. La stessa appellante ha insistito, anche in sede comparizione, nella richiesta di ammissione di prova testimoniale tendente a provare le circostanze poste a fondamento dell’appello e, in via subordinata, nel confronto telefonico tra il direttore di gara e il dirigente sanzionato. All’esito delle richieste dell’appellante, la Corte le ha rigettate ritenendo l’ulteriore istruttoria superflua, in considerazione della sufficienza delle prove in atti ai fini della decisione.

Osserva la Corte che la sanzione adottata dal primo giudice può essere ridotta sul presupposto che non appare con appagante certezza che nel comportamento del Mione siano ravvisabili gli estremi di un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara essendo, invece, verosimile che l’intento dello stesso fosse solo quello di protestare per un provvedimento, quale quello dell’espulsione, che riteneva essere ingiusto. Lo stesso Mione va, pertanto, sanzionato per le ingiurie e le minacce rivolte all’arbitro e per il ritardo che ha causato con il suo comportamento nella ripresa del gioco.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo la sanzione inflitta al dirigente Mione Antonio fino al 9.3.2020. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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