C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 17/02/2020 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. D’AMORE NOLEGGI CALCIO A 5 CERCHIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERGARI DAVIDE PER QUATTRO GARE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’AMORE GIANLUCA FINO AL 18.3.2020 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 150,00) IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.U.S. L’AQUILA / D’AMORE NOLEGGI CALCIO A 5 DISPUTATA L’1.2.2020 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D” (C.U. n° 27 DEL 6.2.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA A.S.D. D’AMORE NOLEGGI CALCIO A 5 CERCHIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERGARI DAVIDE  PER QUATTRO GARE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE D’AMORE GIANLUCA FINO AL 18.3.2020 E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 150,00) IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.U.S. L’AQUILA / D’AMORE NOLEGGI CALCIO A 5 DISPUTATA L’1.2.2020 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D” (C.U. n° 27 DEL 6.2.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. D’Amore Noleggi Calcio a 5 Cerchio ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica e dell’inibizione, nonché l’annullamento ovvero, in via subordinata, la riduzione dell’ammenda, sanzioni adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni:

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VERGARI DAVIDE

(D’AMORE NOLEGGI C5 CERCHIO)

 

 

 

Perché, a fine gara scherniva gli avversari esultando in modo plateale arrivando perfino a spintonare un avversario provocando la reazione di questo e ingenerando così una rissa generalizzata tra tesserati e tifosi . Successivamente veniva alle mani con lo stesso avversario già in precedenza provocato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 18/3/2020

D’AMORE GIANLUCA

(D’AMORE NOLEGGI C5 CERCHIO)

 

 

 

Perché a fine gare benché non iscritto in distinta si portava all'interno del terreno di gioco al solo fine di partecipare ad una rissa scatenatasi tra tesserati e tifosi delle squadre, partecipando alla stessa colpendo con pugni i calciatori avversari.

AMMENDA

€ 150,00 D’AMORE NOOLEGGI C5 CERCHIO

 

 

 

 

Perché propri sostenitori a fine gara facevano ingresso sul terreno di gioco partecipando ad una rissa tra tesserati e tifosi delle due squadre.

 

          Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività delle sanzioni, in quanto non vi sarebbe stata rissa, tanto meno invasione di campo e che, in ogni caso, il D’Amore si sarebbe prodigato per stemperare la tensione, mentre il calciatore Vergari avrebbe solo esultato in maniera smodata per la vittoria conseguita, comportamento comunque censurabile ma non violento e adottato con leggerezza anche in ragione della giovane età.

          Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

 

 

Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, emerge che il Vergani abbia posto in essere un comportamento di certo non regolamentare ma non violento, in quanto effettivamente concretizzatosi in una esultanza particolarmente esuberante e smodata.

La decisione del primo Giudice può, quindi, essere lievemente ridotta solo in relazione alla posizione del calciatore Vergari Davide, come da dispositivo, mentre deve essere confermata nel resto.

          Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

 

In parziale accoglimento dell’appello, di ridurre la squalifica al calciatore Vergari Davide a tre giornate, confermando nel resto la decisione impugnata.

Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

 

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