C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 17/02/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOVA 2017 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATO RESPINTO IL RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA SANPELINESE / NOVA 2017, DISPUTATA IL 19.1.2020 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (C.U. n° 26 DEL 30.1.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOVA 2017 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATO RESPINTO IL RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA SANPELINESE / NOVA 2017, DISPUTATA IL 19.1.2020 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (C.U. n° 26 DEL 30.1.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nova 2017 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il G.S. ha respinto il ricorso avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società A.S.D. Sanpelinese.

          Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, che nella gara precedente tra Sanpelinese e Pescasseroli del 15.12.2019, sarebbe stato espulso un calciatore della Sanpelinese senza che l’arbitro avesse annotato l’espulsione. Da ciò conseguirebbe che lo stesso calciatore non avrebbe avuto titolo a disputare la gara successiva del 19.1.2020 con la Nova 2017 in quanto doveva ritenersi espulso automaticamente.

          La società appellante articola anche una richiesta di prova per dimostrare l’asserito, indicando come testi due spettatori, il proprio presidente e gli arbitri della gara precedente e di quella successiva.

          L’arbitro della gara, richiesto di un supplemento, nulla aggiunge al rapporto (nel quale non si dava atto della pretesa espulsione) se non che era avvenuta un’altra sostituzione.

L’appello deve essere respinto, stante la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, dopo precisato che la prova è inammissibile sia ai sensi dell’art. 2 C.G.S., sia in quanto i testi non potrebbero prestare la formula di impegno ovvero hanno un interesse diretto (il Presidente) e comunque i capitoli sarebbero destinati a provare il contrario di quello che risulta dal rapporto arbitrale.

                    Per questi motivi, la Corte di Appello Territoriale Federale,

 

DELIBERA

di rigettare l’appello confermando la decisione impugnata.

Dispone, infine, addebitarsi la tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it