C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 23/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA A.S.D. CASOLANA PER: A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 37 E 39 LETT. D) E DA) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO CHE LE FUNZIONI DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA VENISSERO, DI FATTO, ESERCITATE DAL SIG. DI GIUSEPPE GIANMARCO, SOGGETTO ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO MA SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE FEDERALE PER LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – E TESSERATO QUALE ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI E CALCIATORE, PER COME PERALTRO RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 29 E 37 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. OGGIONI FABIO SVOLGESSE, A FAVORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – MANSIONI DI PREPARATORE ATLETICO E ALLENATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA, DIVERSE DA QUELLE DI ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI PER CUI ERA ABILITATO ED ERA STATO TESSERATO, PER COME RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL PREDETTO FIGURASSE NELLE DISTINTE DI GARA NEI MOLTEPLICI RUOLI DI MASSAGGIATORE, DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E DI DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTATE E DAI TECNICI, COSÌ COME SOPRA DESCRITTI;

DEFERIMENTO:

DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA A.S.D. CASOLANA PER: A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 37 E 39 LETT. D) E DA) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO CHE LE FUNZIONI DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA VENISSERO, DI FATTO, ESERCITATE DAL SIG. DI GIUSEPPE GIANMARCO, SOGGETTO ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO MA SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE FEDERALE PER LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – E TESSERATO QUALE ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI E CALCIATORE, PER COME PERALTRO RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 29 E 37 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. OGGIONI FABIO SVOLGESSE, A FAVORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – MANSIONI DI PREPARATORE ATLETICO E ALLENATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA, DIVERSE DA QUELLE DI ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI PER CUI ERA ABILITATO ED ERA STATO TESSERATO, PER COME RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL PREDETTO FIGURASSE NELLE DISTINTE DI GARA NEI MOLTEPLICI RUOLI DI MASSAGGIATORE, DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E DI DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTATE E DAI TECNICI, COSÌ COME SOPRA  DESCRITTI;

          Con note del 27.6.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.9.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, il sig. Ettore Carracino personalmente nonché il difensore nominato dai soggetti deferiti, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della ricezione degli atti da parte degli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di mesi quattro di inibizione per il Carracino e di € 600,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 127 C.G.S.

Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti del sig. Carracino Ettore l’inibizione di mesi quattro e all’A.S.D. Casolana € 600,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi quattro al sig. Carracino Ettore e l’ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. Casolana.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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