C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 4/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA, CODICE 913810 ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIACOMO DI GIULIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 E, PRECISAMENTE, FINO AL 20.12.2018 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A – ABRUZZO) BENCHÉ PRIVO DI TESSERAMENTO, IL TUTTO COME EMERGE DALLE NUMEROSE DISTINTE DI GARA; DELLA SOCIETÀ F.C. ASD TOSSICIA, CODICE 913810, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI VINCENZO DI DOMENICANTONIO E GIACOMO DI GIULIO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

 

DEFERIMENTO:

DEL SIG. VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA, CODICE 913810 ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIACOMO DI GIULIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 E, PRECISAMENTE, FINO AL 20.12.2018 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A – ABRUZZO) BENCHÉ PRIVO DI TESSERAMENTO, IL TUTTO COME EMERGE DALLE NUMEROSE DISTINTE DI GARA;

DELLA SOCIETÀ  F.C. ASD TOSSICIA, CODICE 913810, LA VIOLAZIONE  DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI VINCENZO DI DOMENICANTONIO E GIACOMO DI GIULIO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

Con nota del 30.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate regolarmente notificate a mezzo PEC, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 04.11.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale mentre nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Vincenzo Di Domenicantonio, ammenda di €600,00 per la società F.C. ASD Tossicia.

Osserva il Tribunale, che, preliminarmente, debba darsi atto del patteggiamento intervenuto in sede di indagini tra la Procura ed il signore Giacomo Di Giulio.

Per quanto concerne il merito, il Tribunale ritiene che la responsabilità dei soggetti deferiti emerga “per tabulas” avendo ammesso la società di aver inviato in ritardo la richiesta di tesseramento del tecnico, che a suo dire, sarebbe avvenuta il 28 agosto 2018, richiesta pervenuta al Comitato solo il 20 dicembre 2018. Per quanto concerne l’entità della sanzione da applicare, considerato che la società Tossicia ha impiegato il sig. Di Giulio Giacomo quale allenatore per soli tre mesi circa e che ha inoltrato la relativa richiesta di tesseramento in data 20.12.2018, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi 3 di inibizione al Presidente e l’ammenda di €400,00 alla Società

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi 3 di inibizione al sig. Vincenzo Di Domenicantonio; ammenda di €400,00 alla società F.C. ASD Tossicia.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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