C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL SIG. DI CORCIA – E, QUINDI, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO, COME EMERGE DALLA DISTINTA DELLA GARA A.S.D. RAIANO – A.S.D. SCAFA CAST 2017 DEL 19.01.2019; DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO (CODICE 41150), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI ALDO DI CORCIA E DANIELE DI BARTOLO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO:

DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL SIG. DI CORCIA – E, QUINDI, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO, COME EMERGE DALLA DISTINTA DELLA GARA A.S.D. RAIANO – A.S.D. SCAFA CAST 2017 DEL 19.01.2019;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO (CODICE 41150), LA VIOLAZIONE  DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI ALDO DI CORCIA E DANIELE DI BARTOLO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

          Con note del 25.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’11.11.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica né faceva pervenire scritti difensivi.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Di Bartolo Daniele, ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Raiano.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge “per tabulas” dalla documentazione in possesso del Comitato risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale. Dalla Stessa si evince che il sig. Di Corcia Aldo abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra di detta società in data antecedente al 28.03.2019 – data di tesseramento del sig. Di Corcia – . Agli stessi soggetti ritiene equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi cinque di inibizione al sig. Di Bartolo Daniele; ammenda di € 500,00 per la società A.S.D. Raiano.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it