C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 24/02/2020 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PATRICELLI GABRIELE, ALLENATORE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVERE RIVOLTO INSULTI E MINACCE NEI CONFRONTI DEL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DAL D.D.G. NEL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO E DALLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DEL SIG. PUGLIA IVO, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DEL SIG. CICHELLA DANI, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DELLA SOCIETÀ AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6 COMMA 2 DEL NUOVO C.G.S., SOCIETÀ ALLA QUALE APPARTENEVANO I TESSERATI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. PATRICELLI GABRIELE, ALLENATORE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVERE RIVOLTO INSULTI E MINACCE NEI CONFRONTI DEL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DAL D.D.G. NEL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO E DALLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI;
DEL SIG. PUGLIA IVO, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI;
DEL SIG. CICHELLA DANI, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI;
DELLA SOCIETÀ AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6 COMMA 2 DEL NUOVO C.G.S., SOCIETÀ ALLA QUALE APPARTENEVANO I TESSERATI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
Con nota del 22.1.2020, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazioni loro formulate come sopra riportate.
Con comunicazioni a mezzo p.e.c. del 29.1.2020, regolarmente notificate al difensore nominato nel corso delle indagini della Procura, venivano loro contestate la violazioni di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 17.2.2020, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, peraltro non pervenute.
All’udienza suddetta è comparso il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore di tutti i soggetti deferiti.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi quattro ai sigg.ri Puglia Ivo e Cichella Dani; squalifica di sei giornate al sig. Gabriele Patricelli e ammenda di € 1.000,00 alla società AP 2000 Acqua e Sapone Calcio.
Veniva data la parola al difensore, il quale, nel riportarsi alle deduzioni formulate in sede di indagini e alla memoria difensiva, concludeva per il loro proscioglimento, ovvero, in estremo subordine, per l’applicazione di sanzioni più lievi rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. Ciò in quanto non risulterebbero elementi precisi e concordanti per l’individuazione delle responsabilità dell’allenatore e degli attuali dirigenti deferiti, né che questi ultimi, al momento dell’accaduto, avessero la rappresentanza della società, dal che l’insussistenza anche della contestata responsabilità oggettiva. Chiedeva, in ogni caso, l’audizione dei testimoni indicati nella memoria depositata in fase di indagini.
Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta provata con sufficiente certezza dagli atti del procedimento. Infatti la sig.ra Jessica Angelini, Presidente della società A.S.D. Warriors Soccer, che aveva disputato l’incontro successivo a quello che interessa in questa sede, ha riferito che il sig. Fabio Saturni, arbitro della seconda gara, mentre stava rientrando nello spogliatoio al termine del riscaldamento, aveva assistito all’inseguimento e agli insulti nei confronti del giovane arbitro della partita precedente da parte di alcuni dirigenti della società AP 2000 Acqua e Sapone Calcio. Nello specifico, la Angelini ha espressamente riconosciuto i sigg.ri Ivo Puglia e Cichella Dani, mentre il terzo soggetto coinvolto, sig. Gabriele Patricelli, è stato riconosciuto dal sig. Fabio Saturni in fase di indagini, dopo esibizione della relativa foto. Di contro, non può darsi luogo all’invocata prova testimoniale, tenuto conto, da un lato, che alcuni dei testi indicati non rivestono cariche federali in forza delle quali potrebbero essere invitati a prestare la formula di impegno a riferire circostanze veritiere e, dall’altro, della circostanza che la difesa non ha presentato una memoria nei termini, con la quale avrebbe potuto e dovuto insistere per la loro audizione in dibattimento.
In ogni caso, tenuto conto della relativa gravità dei fatti contestati, nonché della categoria di appartenenza, il Tribunale ritiene equo applicare le sanzioni come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infligge agli stessi le seguenti sanzioni: ai sigg.ri Patricelli Gabriele, Puglia Ivo e Cichella Dani la squalifica per quattro giornate; alla società AP 2000 Calcio Acqua e Sapone, l’ammenda di € 500,00.
Dispone pubblicarsi la presente decisione e trasmettersene copia alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti presso il domicilio dagli stessi eletto presso il difensore.
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