F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 136/CSA pubblicata il 07 Gennaio 2022 – sig. Laureana Gabriele per il minore calc. Laureana Andrea
Decisione n. 136/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 127/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 127/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Laureana Gabriele in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore calc. Laureana Andrea, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 058/Campionati Giovanili del 07.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2021, il Dott. Alberto Urso e udito il Sig. Laureana Gabriele, nonché il Sig. Laureana Andrea;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Laureana Gabriele, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore calciatore Laureana Andrea, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta a quest’ultimo dal Giudice Sportivo per i Campionati Giovanili (cfr. Com. Uff. n. 58 del 7.12.2021), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B Alessandria/Empoli del 5.12.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il Laureana Andrea, calciatore tesserato per la società Alessandria Calcio, per 10 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Dopo aver trattenuto un avversario che reagiva colpendolo con una ginocchiata e uno schiaffo, proferiva nei suoi confronti una frase comportante offesa per motivi di razza”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che la squalifica sia rapportata all’effettivo disvalore del fatto commesso e, dunque, in sostanza che la stessa venga adeguatamente ridotta.
A sostegno della domanda adduce l’assenza di qualsiasi sentimento razzista nella frase pronunciata, stante anche la familiarità del Laureana con ambienti multirazziali; l’incertezza nella stessa ricostruzione del fatto, atteso che la frase pronunciata non era in realtà rivolta ad alcuno e fu riferita all’arbitro da un avversario, non già udita direttamente dal direttore di gara e dal calciatore dell’Empoli (ritenuto) offeso; nonché l’immediato pentimento manifestato dal calciatore, che subito aveva scritto una lettera di scuse consegnandola al Direttore sportivo dell’Alessandria Calcio ai fini della trasmissione alla segreteria dell’Empoli.
Il reclamante pone in risalto poi la sproporzione della sanzione rispetto al disvalore del fatto, considerato che questo è maturato in un contesto in cui il Laureana aveva subito, a seguito di un proprio fallo di gioco, un’azione violenta dell’avversario consistita in una ginocchiata, uno schiaffo e un tentativo di testata, ricevendo nondimeno dall’arbitro la sanzione dell’espulsione, che - percepita dal Laureana come ingiusta - lo aveva spinto a profferire la frase contestata; in tale contesto, sarebbe iniquo e sproporzionato applicare una sanzione così pesante a un’esternazione pur sbagliata, considerata del resto, anche in termini comparativi, la (ben più grave) condotta violenta subita dal reclamante.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 dicembre 2021 sono comparsi il Sig. Laureana Gabriele e il Sig. Laureana Andrea, i quali dopo aver esposto i motivi di gravame hanno concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Le censure mosse dal reclamante attengono all’incerta ricostruzione del fatto (che non sarebbe stato direttamente percepito dall’arbitro, né udito dall’avversario offeso e che non consisteva in realtà in una frase indirizzata a quest’ultimo), all’assenza d’intento razzista nella frase profferita, all’immediato pentimento del calciatore, nonché alla sproporzione e iniquità della sanzione, anche in comparazione con il fatto di violenza subito dallo stesso Laureana.
Non sono conducenti, al riguardo, le doglianze incentrate sull’incertezza del fatto e l’assenza d’intento razzista: sotto il primo profilo, il rapporto arbitrale - che fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, C.G.S. - è chiaro nel dar conto che al 50° del II tempo il Laureana si rendeva colpevole di atteggiamento “ingiurioso e minaccioso verso un calciatore avversario” e, in specie (come precisato nel supplemento di rapporto), che l’odierno reclamante, dopo la ginocchiata e lo schiaffo subito dall’avversario dell’Empoli Ofoma Chidiche e a seguito della ressa derivatane, si avvicinava “in maniera minacciosa e aggressiva nei confronti [del medesimo] Ofoma Chidiche dicendo: ‘Sei una scimmia!’”. Lo stesso supplemento di rapporto puntualizza che “In caso avesse rilevanza ai fini di un comportamento razzista […] il calciatore n. 20 - Ofoma Chidiche è di carnagione scura”.
Dunque il fatto contestato può dirsi acclarato, né risulta peraltro confutato dal reclamante.
Sul secondo profilo, inerente all’intento razzista, il contenuto della frase (“Sei una scimmia!”) rivolta a un avversario di colore, è univocamente espressivo di una connotazione razzistica che emerge in termini obiettivi, al di là del temperamento personale o della cultura dell’autore della frase e anche della sua eventuale familiarità con ambienti multirazziali: è il tipo d’insulto in sé, infatti, ad assumere un significato - e ad essere percepibile chiaramente come - razzista (cfr. ad es., per espressioni o versi similari od accostabili, CSA, I, 3 giugno 2019, Com. Uff. n. 156/CSA; Id., SS.UU., 27 settembre 2016, Com. Uff. n. 18/CSA; CGF, I, 11 settembre 2013, Com. Uff. n. 40/CGF; CSA, I, 25 marzo 2014, Com. Uff. n. 244/CSA).
In tale contesto, è lo stesso Codice di Giustizia Sportiva a prevedere un trattamento sanzionatorio specifico e di particolare severità per i “Comportamenti discriminatori”, consistenti in “ogni condotta che, direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (art. 28, comma 1, C.G.S.).
Il Codice prevede infatti che in tali casi il calciatore “sia punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara”, che costituisce dunque il minimo edittale, ben più elevato di quello stabilito per la “Condotta violenta dei calciatori”, pari a tre giornate di squalifica (art. 38 C.G.S.).
Il che rispecchia del resto il particolare disvalore insito in comportamenti od affermazioni che abbiano connotazione discriminatoria, anzitutto per ragioni di ordine razziale.
La fattispecie in esame presenta nondimeno alcuni elementi utilmente apprezzabili in termini di circostanze attenuanti in favore del reclamante.
Questi ha infatti ammesso la propria responsabilità volendo manifestare le proprie scuse per il comportamento tenuto: il che vale a integrare la circostanza attenuante sub art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., consistente nello “avere ammesso la responsabilità”.
A ciò si aggiunga la possibilità di dare rilievo, nella specie, ad ulteriori circostanze ex art. 13, comma 2, C.G.S., quali la giovane età del calciatore - e, dunque, il suo temperamento comprensibilmente più impulsivo, che non può comunque valere in alcun modo a giustificare l’illecito commesso - e l’intero sviluppo della vicenda, che è nata da una condotta violenta avversaria, seppur seguita dalla sanzione espulsiva (anche) in danno del Laureana da cui è scaturita l’offesa innervosita pronunciata da quest’ultimo.
Alla luce di ciò, ferma la configurazione del fatto nei termini suindicati, riconosciute le circostanze attenuanti di cui sopra e fatta applicazione dei criteri quantitativi di riduzione della sanzione di cui all’art. 15, comma 1, C.G.S. (“Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione […]”), la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica nella specie a sette giornate effettive di gara.
In conclusione, il reclamo va dunque accolto nei termini suindicati e la sanzione della squalifica irrogata va rideterminata in sette giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 7 (sette) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce