T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 31/12/2021 N. 13689

Pubblicato il 31/12/2021

N. 13689/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14723/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14723 del 2018, proposto da Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Colagrande, Alessandra Persio Pennesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35b;

nei confronti

Procura Generale dello Sport, Michele Bulanti, Paolo Seppi, Gianluca Grigoletto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 67 dell'anno 2018 (Prot. 00777/2018), assunta in data 31 luglio 2018 e depositata con le relative motivazioni in data 3/10/2018, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite ha accolto il ricorso dei signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 3 dicembre 2018 e depositato il successivo 14 dicembre, la Federazione Italiana Sport Invernali (d’ora in poi FISI) ha impugnato la decisione meglio descritta in epigrafe con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso dei signori  OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti già istruttori nazionali di sci alpino, avverso le prove tecniche sostenute in sede di conferma tecnica triennale, tanto nella sessione ordinaria che in quella di recupero, ed i giudizi di non sufficiente loro attribuiti dalla Commissione d’esame.

Espone la ricorrente che il Tribunale Federale, con decisione n. 4/2018 del 20/3/2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dei suddetti istruttori, per intervenuta decadenza dal termine perentorio prescritto dall’art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI.

La Corte d’Appello, con decisione n. 9/2018 del 17/05/2018, ritenuti tempestivi i ricorsoi li aveva respinti poiché infondati nel merito ed infine il Collegio di Garanzia, andando di contrario avviso, aveva accolto il ricorso.

Avverso quest’ultima decisione la FISI articola i seguenti motivi di doglianza:

1. violazione e falsa applicazione di norme, nonché eccesso di potere, con particolare riferimento all’art. 2 comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, all’art. 33 comma 2 e comma 4 del Regolamento di Giustizia FISI ed in generale alle norme e principi tutti dell’ordinamento in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per avere dichiarato l’invalidità della costituzione della Commissione d’esame in mancanza della impugnativa del verbale di sorteggio della Commissione, senza garantire l’integrità del contraddittorio;

2. violazione e falsa applicazione, nonché eccesso di potere, anche per omesso o carente esame, in ordine agli articoli 54 e 2 comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, ed all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla FISI nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per i motivi di inammissibilità del ricorso per vizi di forma e contenuto, con riguardo alla natura delle censure, diretti ad introdurre valutazioni di merito, ed alle allegazioni documentali;

3. violazione e falsa applicazione di norme nonché eccesso di potere in relazione alla assunzione di decisione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, nel merito della controversia, per avere consentito la tardiva proposizione di una nuova domanda in merito alla valida costituzione della Commissione d’Esame;

4. violazione e falsa applicazione di norme nonché eccesso di potere in relazione alle norme di cui agli artt. 183 co. 6 e 112 c.p.c. nonché alle norme ed ai principi generali in materia di “mutatio libelli” o ultrapetizione nonché in ordine alla tardività/inammissibilità di motivi di impugnazione costituenti domanda nuova, non essendo stato contestato nei precedenti gradi del giudizio sportivo la modalità del sorteggio o l’invalidità del verbale, la cui impugnativa era tardiva già davanti al Tribunale Federale;

5. violazione/falsa applicazione dell’art. 22 del Regolamento FISI-Co.Scu.Ma., per avere ritenuto il Collegio che non si sia proceduto al corretto sorteggio dei Commissari e per avere ritenuto il verbale carente dei requisiti minimi di cui all’art. 22 del Regolamento FISI-COSCUMA;

6. violazione e falsa applicazione di norme, omessa e contraddittoria valutazione con riferimento agli artt. 19 e 20 del Regolamento FISI-Co.Scu.Ma. ed alla interpretazione volta a sostenere che l’aggiornamento poteva essere solo pratico e non teorico;

7. violazione/falsa applicazione di norme in relazione al ricorso incidentale della FISI e con riferimento alla norma di cui all’art. 33 comma 2 del Regolamento di Giustizia FISI, per avere respinto il ricorso incidentale della FISI volto a riformare la decisione della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto tempestiva la proposizione del ricorso, assumendo che non vi fosse prova della data di effettiva conoscenza dell’atto e ritenendo la pubblicazione degli esiti delle prove sul tabellone elettronico mero atto endoprocedimentale inidoneo a formare oggetto di impugnativa ed a rappresentare il dies a quo del termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISI.

L’8 gennaio 2019 si è costituito il CONI con atto di rito, seguito il 10 gennaio 2021 da una memoria con cui argomenta in ordine al carattere abilitante e non concorsuale della procedura sub judice ed alla conseguente esclusione della efficacia erga omnes di un eventuale accoglimento del ricorso, nonché in ordine alla infondatezza dello stesso.

L’11 gennaio 2019 si è costituito il controinteressato, Maurizio Armari, che, con memoria di pari data, ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente.

Con ordinanza del 16 gennaio 2019 n. 269/2019 il tribunale ha respinto la richiesta di misura cautelare sulla scorta dell’assenza del periculum in mora, atteso che la decisione del Collegio di Garanzia, riguardando una procedura abilitante non concorsuale, non si sarebbe potuta ritenere efficace erga omnes.

Con memoria depositata il 30 novembre 2021 il CONI resiste nel merito.

Il 1° dicembre 2021 deposita memoria anche il controinteressato che rinvia agli atti ed alle conclusioni già rassegnate.

In pari data la FISI insiste nelle proprie difese.

Seguono le repliche del CONI, del controinteressato, Maurizio Armari, e la controreplica della FISI.

Il 14 dicembre 2021 il CONI chiede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Premessa la giurisdizione di questo giudice nella materia per cui vi è controversia, atteso il carattere spiccatamente pubblicistico dell’attività demandata dalla l. n.81/91 alla F.I.S.I. in materia di formazione e disciplina degli istruttori nazionali e la natura non agonistica dell’attività stessa, il ricorso è fondato nel merito.

Con il quinto motivo di gravame la FISI deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 22 del Regolamento FISI-Co.Scu.Ma., per avere ritenuto il Collegio che non si sia proceduto al corretto sorteggio dei Commissari e per avere ritenuto il verbale carente dei requisiti minimi di cui all’art. 22 del Regolamento FISI-COSCUMA.

Con riguardo alla legittima costituzione della Commissione d’esame l’art. 22 del Regolamento FISI-COSCUMA prevede che i “sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, lettera d”, vadano “individuati secondo i seguenti criteri: i) due istruttori nazionali sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto le migliori trenta valutazioni complessive; ii) due istruttori nazionali sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto valutazioni complessive comprese tra la trentunesima e la sessantesima posizione in ordine decrescente; iii) un istruttore nazionale sorteggiato tra tutti coloro che hanno superato la precedente verifica; iv) un istruttore nazionale donna sorteggiata tra coloro che hanno ottenuto i migliori due punteggi nelle donne durante la precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria; v) due istruttori nazionali supplenti sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto valutazione complessive comprese tra la prima e la sessantesima posizione in ordine decrescente (…)”.

Nel verbale allegato alla delibera del Consiglio Federale n. 552 del 6 aprile 2017 si legge che “il giorno 27 marzo 2017, alle ore 16:00, alla presenza della Sig.ra OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS si è svolto il sorteggio per la Commissione d’esame per la Conferma Tecnica Triennale obbligatoria per istruttori nazionali di Sci Alpino scelti in base all’art. 22 del regolamento Coscuma. Estrae la Sig.ra OMISSIS”.

Il Collegio di Garanzia ha censurato il verbale in quanto carente in ordine al ruolo delle suddette signore (le uniche a sottoscrivere il foglio), alla modalità con cui si è svolto il sorteggio (dove la Sig.ra OMISSIS abbia estratto e cosa abbia estratto) e nell’elencare i nominativi dei sorteggiati per ciascuna delle categorie (“membri effettivi”; “membro sorteggiato fra tutti coloro che hanno superato la precedente verifica”; ”istruttore nazionale donna estratta fra i migliori cinque punteggi dell’ultima riconferma”; “membri supplenti”), senza tuttavia riportare - come sarebbe stato doveroso, a garanzia della trasparenza della procedura - l’elenco degli aventi titolo per ciascuna tipologia di partecipanti al sorteggio.

La sinteticità del verbale, tuttavia, non ridonda in illegittimità della composizione della Commissione, atteso che non può essere posto in dubbio che i nominativi siano stati estratti. Né la circostanza è contestata.

A tale riguardo attesa la natura di atto pubblico, dotato di fede privilegiata del verbale, il fatto dichiarato di avere sorteggiato i nomi non poteva essere messo in discussione senza previa querela di falso sulla circostanza dichiarata.

Quanto ai requisiti di ciascun sorteggiato, in conformità ai criteri di cui all’art. 22 del regolamento, non risultano esservi specifici rilievi.

Ne consegue che nessun vizio in ordine alla legittima formazione della Commissione appare configurarsi.

Il motivo va quindi accolto, poiché fondato.

Del pari fondato è il sesto motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme, omessa e contraddittoria valutazione con riferimento agli artt. 19 e 20 del Regolamento FISI-Co.Scu.Ma. ed alla interpretazione volta a sostenere che l’aggiornamento può essere solo pratico e non teorico.

Come condivisibilmente affermato dalla Corte d’Appello Federale, non si rinvengono disposizioni normative, né di legge né regolamentari, che prescrivano un obbligo di aggiornamento pratico né che impongano che tale aggiornamento debba avere ad oggetto gli esercizi della conferma triennale.

L’art. 19, comma 7, del Regolamento FISI – COSCUMA dispone che “Durante l’aggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per l’insegnamento dello sci FISI”.

A ciò si aggiunga la previsione dell’art. 20 del Regolamento, rubricato “Conferma tecnica triennale degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino”, che devolve alla Commissione la scelta degli esercizi oggetto della prova, compito che la Commissione ha assolto nella riunione tenutasi prima delle prove di conferma.

L’art. 20 al comma 2 prevede inoltre che “La commissione ha la facoltà di prevedere una prova teorica sul materiale trattato nel/i testo/i ufficiale per l’insegnamento dello sci FISI; la prova teorica ai fini della valutazione viene considerata al pari di ogni singolo esercizio pratico”.

Non sembra pertanto affatto esclusa la possibilità di prevedere prove teoriche.

La fondatezza dei motivi scrutinati determina l’accoglimento del ricorso, in quanto la decisione impugnata e il conseguente obbligo di rinnovare le prove si fonda esclusivamente sulle ragioni costituenti oggetto delle censure di cui sopra, ovvero sulla illegittima composizione della Commissione e sulla illegittima proposizione di prove teoriche.

Gli altri motivi possono essere assorbiti, attesa l’esaustività delle censure scrutinate, idonee e sufficienti per determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, alla luce della peculiarità delle questioni proposte, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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