T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 04/01/2022 N. 49

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00049/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13099/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13099 del 2018, proposto da Fight1 Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Beniamino Maria Valenti, Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Fiore in Roma, via Silvio Pellico 2;

contro

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Stefano Persichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Persichelli in Roma, via Crescenzio n. 20;

nei confronti

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo (Fikbms), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Sbarbaro, Ferruccio M. Sbarbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della decisione n. 46/2018 del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite – di dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da Associazione Fight 1 nel giudizio RG ricorsi n. 39/2018, comunicata via PEC in data 6 agosto 2018;

della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 307 del 18 luglio 2017 di approvazione dello Statuto della Federazione Italiana Kickboxing (FIKBMS);

del silenzio-inadempimento della istanza di annullamento della predetta deliberazione con contestuale richiesta di accesso agli atti e ai documenti notificata al CONI in data 20.12.2017;

e per la condanna del CONI, in persona del Presidente dott. Giovanni Malagò, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla qui ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo (Fikbms) e del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 26-29 ottobre 2018 e depositato il successivo 16 novembre, l’Associazione Fight 1, affiliata al CONI e riconosciuta dalla Federation Internationale de Savate (FISAV) quale referente per l’Italia della disciplina del Savate, impugna la decisione n. 46/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Unite con cui detto Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, proposto da Fight 1 nel giudizio n. 39/2018, avverso la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 307 del 18.07.2017 di approvazione dello Statuto della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (d’ora in poi FIKBMS) .

La ricorrente impugna, altresì, il silenzio-inadempimento della istanza di annullamento della predetta deliberazione con contestuale richiesta di accesso agli atti e ai documenti notificata al CONI in data 20.12.2017, e chiede il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento tenuto dagli Organi e dagli Uffici centrali e periferici del CONI.

Avverso la decisione del Collegio di Garanzia la ricorrente deduce:

1) la violazione di legge per avere qualificato come tempestiva la costituzione del CONI avanti al Collegio di Garanzia, pur essendo ampiamente decorso il termine di cui all’art. 60, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva, e per avere ritenuto inammissibile e tardivo il ricorso di Fight1 avverso lo Statuto di FIKBMS, in quanto presentato oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto Statuto sul sito federale che non è, ad avviso della ricorrente, il sito ufficiale per la pubblicazione di atti del tipo di quello in oggetto;

2) l’omesso esame nel merito della domanda proposta dalla ricorrente, anche relativamente al silenzio formatosi sulla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente;

3) la sussistenza di un interesse pubblico nella controversia, attesi i vantaggi economici che il riconoscimento, qui contestato, a FIKBMS, quale «unico soggetto riconosciuto ed autorizzato dal CONI» comporta l’alterazione della concorrenza all’interno del mercato comune che ne deriverebbe per gli atleti praticanti la disciplina della Savate, i quali non potrebbero partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalle Federazioni internazionali ed organizzate da Fight 1;

4) l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sintomatica di sviamento di potere, per avere rispinto il ricorso in quanto proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva e non da una Associazione di secondo livello (d’ora in poi ASD), atteso che la Fight 1 sarebbe stata qualificata da provvedimenti del CONI del 2013 e del 2014 quale ASD e che la revoca di detto status su segnalazione della FIKBMS sarebbe stata frutto di false dichiarazioni.

Premessa la ritenuta impugnabilità diretta dei provvedimenti del CONI e dei suoi organi e uffici centrali e periferici, la ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 307 del 18 luglio 2017, oggetto del ricorso al Collegio di Garanzia, articolando le seguenti censure:

1) violazione di legge, per omessa comunicazione da parte della Giunta Nazionale del CONI a Fight1, quale referente per l’Italia della FISAV, dell’avvio del procedimento che ha poi portato alla assunzione della delibera n. 307 del 18 luglio 2017, così impedendole di parteciparvi. Sarebbero state altresì violate le norme di cui all’art. 81 TCE, all’art. 6 direttiva CE 205/29 ed alla direttiva CE 2006/114, falsando la concorrenza in quanto la FIKBMS non è un soggetto legittimato dalla Federazione Internazionale di riferimento. Lo Statuto della FIKBMS, come modificato, includerebbe illegittimamente anche il Savate, nonostante l’evidente diversità di tale disciplina con quelle da ring;

2) violazione dell’art. 2598 c.c. e del d.lgs. 74/1992 per essersi FIKBMS illecitamente appropriata dei brand di proprietà FISAV che può essere “speso” in esclusiva da Fight1;

3) violazione degli artt. 15 e 16 d.lgs. 242/1999, atteso che in base al Decreto Melandri le Federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate, nonché i rispettivi statuti, devono necessariamente svolgere l'attività sportiva conformandosi, oltre che all’ordinamento comunitario e statale, alla normativa sportiva internazionale, e quindi alle deliberazioni ed agli indirizzi del CIO e delle Federazioni internazionali di riferimento, mentre la FIKBMS non è affiliata all’unica Federazione internazionale riconosciuta dal CIO e da SportAccord/Gaisf e non può pertanto svolgere la disciplina sportiva del Savate, né in ambito nazionale, né in ambito internazionale in armonia ed in base alle direttive del CIO;

4) violazione degli artt. 20 e 31 dello Statuto CONI, degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo e dell’art. 2 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali CONI ovvero dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione sportiva, per avere proceduto alla redazione ed all’emendamento dello Statuto senza comunicare al CONI la mancanza dei requisiti necessari ed inducendo il CONI ad approvare uno Statuto contra legem.

Con un secondo motivo la ricorrente riepiloga gli effetti delle violazioni analiticamente descritte con il primo motivo come sopra articolato nelle singole censure.

Il 16 novembre 2018 si è costituito il CONI con memoria di rito.

Il 12 dicembre 2018 la controinteressata Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS) ha depositato atto di costituzione seguito, il 14 dicembre, da una memoria con la quale eccepisce la tardività del deposito del ricorso, la sua nullità in quanto volto all’annullamento, non degli atti indicati, ma della delibera con la quale a suo tempo il Consiglio Nazionale del CONI ha riconosciuto la FIKBMS come Disciplina Sportiva Associata (“DSA”), ovvero per indeterminatezza del suo oggetto. La controinteressata eccepisce altresì la inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Collegio di Garanzia dello Sport, nonché per carenza di interesse, atteso che dallo stesso non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità e che i riferimenti alla disciplina del Savate, che qui si contestano, erano presenti anche nella delibera federale ed in quella di approvazione dello Statuto del 2016 e nella versione precedente approvata nel 2008. Inoltre non risulta impugnata neanche la delibera della Giunta del CONI n. 395/2015 con cui la controinteressata è stata riconosciuta come DSA. La FIKBMS resiste poi nel merito.

Il 14 dicembre 2018 il Coni ha depositato memoria con cui eccepisce la tardività del deposito del ricorso, nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di controversia riservata all’ordinamento sportivo. Il Coni eccepisce inoltre la carenza di interesse e resiste nel merito.

Il 17 dicembre 2018 la Fight 1 deposita memoria con cui replica alle eccezioni avversarie.

Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2018 la ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.

Il 18 novembre 2021 la FIKBMS ha depositato memoria con cui insiste nelle eccezioni e resiste nel merito.

Il 19 novembre 2021 anche il CONI deposita memoria con cui reitera le eccezioni ed insiste per l’infondatezza del ricorso ed il 26 novembre 2021 deposita memoria di replica alla ricorrente.

La ricorrente replica il 26 novembre 2021 alle eccezioni proposte e al contenuto dei documenti depositati da FIKBMS.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione e ciò esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezioni in rito sulla tardività dello stesso e sulla nullità per genericità del ricorso.

Oggetto del ricorso è la deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 307 del 18 luglio 2017 che approva lo Statuto della FIKBMS nella parte in cui prevede che “la F.I.KBMS è l’unico soggetto riconosciuto ed autorizzato dal CONI a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Muay Thai e la Savate”.

Si tratta di controversia interna all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, ove dispone che “è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.

L’atto impugnato, sul quale si appunta l’interesse della ricorrente, riguarda aspetti relativi a previsioni statutarie di articolazioni dell’ordinamento sportivo nazionale, in particolare l’attribuzione ad una Federazione dell’autorizzazione a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali determinate discipline sportive, nella fattispecie, la Muai Thay e la Savate.

Come rilevato dal giudice amministrativo, “in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della Federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; ove, di contro, l'attività sia finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali e istituzionali dell'attività sportiva, le stesse devono essere considerate organi del Coni (e) solo gli atti di quest'ultimo tipo, che sono posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del Coni sono esplicazione di poteri pubblici e partecipano della natura pubblicistica (per le quali) può affermarsi la giurisdizione del g.a. allorché incidano su posizioni di interesse legittimo” (così Tar Lazio, Roma , sez. I ter, 12/04/2017, n. 4500, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1/4/2010, n. 5414, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743).

Nel caso in esame, la previsione gravata attiene all’atto con cui il Coni conferisce ad una determinata Federazione determinati compiti, così organizzando la rete delle federazioni, e non alla esplicazione di pubblici poteri nell’ambito della disciplina sportiva.

Né appare ravvisabile in detta previsione statutaria una obiettiva rilevanza per l’ordinamento statuale.

Ciò premesso, il Collegio deve passare allo scrutinio della istanza di risarcimento del danno, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione del Tribunale.

La domanda risarcitoria è infondata, poiché non sussiste il presupposto della illegittimità degli atti, né la scorrettezza dei comportamenti tenuti dal Coni e/o dalla controinteressata.

Con il ricorso al Collegio di Garanzia e, prima ancora, con una richiesta di annullamento in autotutela al CONI, la ricorrente mirava ad ottenere l’annullamento dello Statuto della FIKBMS nella parte in cui riconosceva a detta Federazione il riconoscimento e l’autorizzazione del CONI a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Muay Thai e la Savate.

Entrambe le suddette domande si presentano manifestamente inammissibili in quanto, il riconoscimento della FIKBMS quale soggetto autorizzato a gestire la disciplina del Savate non discende dall’approvazione dello Statuto con l’impugnata delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 307 del 18 luglio 2017, bensì da delibere ben più risalenti, non tempestivamente impugnate.

Già lo Statuto del 2008 all’art. 1, comma 2, definisce la FIKB come Federazione che ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la Kickboxing, la Muay Thai, la Shoot Boxe, nel territorio nazionale e sul piano internazionale in ogni fascia d’età e di popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, degli indirizzi e delle direttive CONI e del CIO.

Lo Statuto in detta formulazione è stato poi approvato anche con delibera della Giunta del CONI nel 2016.

La contestata disposizione statutaria discende altresì dal riconoscimento della FIKBMS quale Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta con delibera della Giunta del CONI n. 395/2015.

La ricorrente, di contro, ha natura di mera Associazione Sportiva Dilettantistica senza personalità giuridica e quindi priva dei requisiti previsti dagli artt. 21 e 24 dello Statuto del Coni e richiesti per vedersi attribuito il riconoscimento e le attribuzioni che sono riservate agli organismi di secondo livello ovvero alle ASD, quale è la controinteressata.

Per quanto osservato né il Collegio di Garanzia, né il CONI, interpellato con una richiesta di annullamento in autotutela, che, per pacifica giurisprudenza, non attiva alcun obbligo di provvedere, avrebbero potuto legittimamente soddisfare la pretesa di parte ricorrente.

Ne consegue che, tanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia per carenza di interesse, quanto il rifiuto di provvedere in ordine alla domanda di provvedimento in autotutela del CONI, non integrano fatti idonei a causare un danno ingiusto.

Può tralasciarsi lo scrutinio degli altri elementi dell’illecito aquiliano.

Per quanto osservato va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il gravame avverso la decisione del Collegio di Garanzia ed il silenzio-inadempimento e infondata la domanda di risarcimento del danno.

La peculiarità e novità della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il gravame ed infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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